Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per diffamazione aggravata a seguito di un post pubblicato su Facebook. La ricorrente ha dedotto: 1) riconoscibilità della scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) e, in subordine, l'eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica (art. 55 c.p.); 2) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) applicazione prevalente delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento del beneficio della non menzione. Sono stati altresì prodotti motivi nuovi riferiti al decesso della parte civile e alla presunta rinuncia tacita alla querela.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito formale: il primo motivo è inammissibile per difetto della necessaria correlazione tra argomentazioni e decisione impugnata; il giudice di merito ha correttamente escluso la scriminante del diritto di critica ravvisando l'assenza del requisito della verità del fatto storico e dunque anche l'impossibilita di configurare l'eccesso colposo; il secondo motivo (art. 131-bis) è inammissibile perché la valutazione della particolare tenuità, svolta nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto prevalente la violenza degli epiteti e la rilevanza della diffusione della notizia; il terzo motivo (attenuanti e non menzione) è manifestamente infondato: il giudice di merito ha applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha negato la non menzione per la gravità e la volgarità delle espressioni. I motivi nuovi sono inammissibili ex art. 585, comma 4 c.p.p. e comunque manifestamente infondati; il decesso della parte civile non equivale a remissione tacita della querela né alla rinuncia alla costituzione di parte civile.
Norme richiamate
La Corte ricorda che la scriminante dell'esercizio del diritto di critica richiede, oltre al pubblico interesse e alla continenza espressiva, la verità del fatto storico posto a fondamento della critica; in assenza della verità il diritto di critica non scrimina la condotta.
L'eccesso colposo nell'esercizio della scriminante non può essere riconosciuto se manca l'effettiva sussistenza della scriminante stessa; cioè non si puo' invocare l'eccesso colposo quando non esiste alcuna base scriminante reale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa delle modalita' della condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133 c.p.; nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che la gravita' e la violenza delle espressioni escludessero l'applicazione dell'istituto.
I criteri per la valutazione della concessione delle attenuanti e del beneficio della non menzione sono stati applicati dal giudice di merito: gravita' del fatto, natura volgare e violenta delle espressioni e danno di immagine hanno giustificato il diniego della non menzione.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilita' si estende anche ai motivi nuovi, come previsto dalla norma; la Corte ha quindi respinto i motivi sopravvenuti come inammissibili.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di estensione dei motivi di ricorso rispetto a quanto consentito dall'articolazione procedurale; la censura e' stata presentata nei limiti prescritti ma non ha superato il vaglio di ammissibilita'.
Massime di principio
- La scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede, oltre al pubblico interesse e alla continenza espressiva, la verità del fatto storico posto a base della critica: senza questo requisito la difesa non opera.
- L'eccesso colposo (art. 55 c.p.) puo' essere riconosciuto solo quando esiste effettivamente una scriminante che venga superata colposamente; non e' applicabile se la scriminante e' del tutto assente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale delle modalita' di condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo; linguaggio particolarmente offensivo e ampia diffusione della notizia tendono a escluderne l'applicazione.
- La concessione del beneficio della non menzione va valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.: gravita' dell'offesa, volgarita' e capacita' offensiva della condotta possono giustificarne il diniego anche in presenza di elementi attenuanti soggettivi.
- Il decesso della parte civile non costituisce automaticamente remissione tacita della querela né rinuncia alla costituzione come parte civile; chi intende fondare sulla sopravvenienza tali effetti deve indicare e dedurre le norme e i fatti rilevanti al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non e' sede per una rivalutazione di merito degli elementi di fatto: la rinnovata lettura 'piu' favorevole' dei fatti, se non accompagnata da profili di illegittimita' della motivazione, non e' sufficiente a superare l'inammissibilita'.
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