Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per diffamazione aggravata a seguito di un post pubblicato su Facebook. La ricorrente ha dedotto: 1) riconoscibilità della scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) e, in subordine, l'eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica (art. 55 c.p.); 2) applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) applicazione prevalente delle circostanze attenuanti generiche e riconoscimento del beneficio della non menzione. Sono stati altresì prodotti motivi nuovi riferiti al decesso della parte civile e alla presunta rinuncia tacita alla querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nel merito formale: il primo motivo è inammissibile per difetto della necessaria correlazione tra argomentazioni e decisione impugnata; il giudice di merito ha correttamente escluso la scriminante del diritto di critica ravvisando l'assenza del requisito della verità del fatto storico e dunque anche l'impossibilita di configurare l'eccesso colposo; il secondo motivo (art. 131-bis) è inammissibile perché la valutazione della particolare tenuità, svolta nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto prevalente la violenza degli epiteti e la rilevanza della diffusione della notizia; il terzo motivo (attenuanti e non menzione) è manifestamente infondato: il giudice di merito ha applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e ha negato la non menzione per la gravità e la volgarità delle espressioni. I motivi nuovi sono inammissibili ex art. 585, comma 4 c.p.p. e comunque manifestamente infondati; il decesso della parte civile non equivale a remissione tacita della querela né alla rinuncia alla costituzione di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    La Corte ricorda che la scriminante dell'esercizio del diritto di critica richiede, oltre al pubblico interesse e alla continenza espressiva, la verità del fatto storico posto a fondamento della critica; in assenza della verità il diritto di critica non scrimina la condotta.

  • art. 55 cod. pen.

    L'eccesso colposo nell'esercizio della scriminante non può essere riconosciuto se manca l'effettiva sussistenza della scriminante stessa; cioè non si puo' invocare l'eccesso colposo quando non esiste alcuna base scriminante reale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa delle modalita' della condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo ai sensi dell'art. 133 c.p.; nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che la gravita' e la violenza delle espressioni escludessero l'applicazione dell'istituto.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri per la valutazione della concessione delle attenuanti e del beneficio della non menzione sono stati applicati dal giudice di merito: gravita' del fatto, natura volgare e violenta delle espressioni e danno di immagine hanno giustificato il diniego della non menzione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilita' si estende anche ai motivi nuovi, come previsto dalla norma; la Corte ha quindi respinto i motivi sopravvenuti come inammissibili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di estensione dei motivi di ricorso rispetto a quanto consentito dall'articolazione procedurale; la censura e' stata presentata nei limiti prescritti ma non ha superato il vaglio di ammissibilita'.

Massime di principio

  • La scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede, oltre al pubblico interesse e alla continenza espressiva, la verità del fatto storico posto a base della critica: senza questo requisito la difesa non opera.
  • L'eccesso colposo (art. 55 c.p.) puo' essere riconosciuto solo quando esiste effettivamente una scriminante che venga superata colposamente; non e' applicabile se la scriminante e' del tutto assente.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale delle modalita' di condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo; linguaggio particolarmente offensivo e ampia diffusione della notizia tendono a escluderne l'applicazione.
  • La concessione del beneficio della non menzione va valutata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.: gravita' dell'offesa, volgarita' e capacita' offensiva della condotta possono giustificarne il diniego anche in presenza di elementi attenuanti soggettivi.
  • Il decesso della parte civile non costituisce automaticamente remissione tacita della querela né rinuncia alla costituzione come parte civile; chi intende fondare sulla sopravvenienza tali effetti deve indicare e dedurre le norme e i fatti rilevanti al giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non e' sede per una rivalutazione di merito degli elementi di fatto: la rinnovata lettura 'piu' favorevole' dei fatti, se non accompagnata da profili di illegittimita' della motivazione, non e' sufficiente a superare l'inammissibilita'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.