Cassazione Penale, Ordinanza n. 08670/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato in concorso. I motivi dedotti riguardavano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 99, comma 4, c.p., per ritenuta erroneità della contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata: quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva svolto un apprezzamento concreto dei precedenti e del rapporto tra i precedenti e il fatto, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; quanto alla pena, la motivazione era sufficiente perché la sanzione era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ipotesi in cui non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice in concorso di persone per il reato contestato
norma base del delitto di furto contestato
norma aggravatrice del furto contestato
criterio di valutazione per il giudizio sulla recidiva e per la determinazione della pena
norma sulla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale dedotta dal ricorrente
base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile in cassazione quando non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito e si risolve in una contestazione meramente assertiva.
- La valutazione della recidiva non può essere ancorata al solo dato formale dei precedenti, ma richiede un apprezzamento concreto del rapporto tra precedenti condanne e fatto attuale, per verificare se la pregressa condotta sia indice di perdurante inclinazione al delitto e fattore criminogeno.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non richiede particolare analiticità quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale; in tale ipotesi la scelta del giudice di merito è normalmente insindacabile in cassazione se sorretta da criteri legali.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
Come è indicizzato
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