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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36393/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti, rileva che non vi erano parti costituite che imponessero la notifica ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., e dichiara l'estinzione del giudizio. Non provvede sulle spese per la medesima ragione. Aggiunge che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cedenti)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, con atto del 7 dicembre 2010, delle quote di una societe0 a responsabilite0 limitata operante nel settore della ristorazione, per un corrispettivo di euro 20.000 asseritamente integralmente versato. I cedenti hanno agito lamentando che gli acquirenti non fossero subentrati nella garanzia fideiussoria prestata a favore di un istituto bancario, in violazione della clausola n. 9 del contratto di cessione, chiedendo il risarcimento del danno. Gli acquirenti, costituendosi, hanno chiesto il rigetto della domanda e proposto riconvenzionale per l'annullamento del contratto per dolo o errore essenziale, sostenendo che la "situazione patrimoniale" allegata all'atto fosse incompleta e quindi idonea a viziare il consenso, con domanda di restituzione del prezzo. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande; in appello principale gli acquirenti hanno censurato la valutazione delle prove orali e l'omesso esame della situazione patrimoniale, mentre i cedenti hanno proposto appello incidentale. La Corte d'appello ha respinto entrambi gli appelli. In cassazione gli acquirenti hanno proposto tre motivi avverso la sentenza di merito, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per intervenuto accordo transattivo con la controparte intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia validamente depositata e non vi siano condizioni processuali ostative legate alla notifica alle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione ha natura eccezionale e non puf2 essere estesa oltre i casi espressamente previsti di rigetto o di inammissibilite0/improcedibilite0.
  • In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non vi e8 luogo a pronuncia sulle spese quando manchino parti costituite nelle condizioni processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MateriePartecipazioni socialiImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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