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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38980/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del PM ai sensi dell'art. 310 c.p.p., applicava a Di Silvestre gli arresti domiciliari per più episodi di detenzione e cessione di hashish (capi a), b), f) e h)), contestando: 1) la presunta violazione del divieto di "contestazioni a catena" e del limite sostanziale/temporale di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p.; 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari (in quanto l'indagato risultava già sottoposto ad altra misura per diverso fatto, capo k)); 3) l'erronea retrodatazione della nuova misura, poiché la sentenza relativa al capo k) era divenuta irrevocabile prima dell'udienza di riesame

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'interpretazione secondo cui l'art. 297, comma 3, c.p.p. impedirebbe l'adozione di una seconda misura cautelare; la norma disciplina invece il meccanismo della retrodatazione per garantire i limiti massimi di durata. Il Tribunale di L'Aquila aveva correttamente accertato i presupposti per la retrodatazione (anteriorità dei fatti, vincolo di continuazione, conoscibilità degli atti) e l'ha disposta al 10/01/2025. La valutazione sulle esigenze cautelari e sull'attualità del pericolo di reiterazione è apprezzamento di merito, non viziato da manifesta illogicità; lo stato di sottoposizione ad altra misura non esclude di per sé nuove esigenze cautelari per reati diversi. La censura sulla retrodatazione per effetto dell'irrevocabilità della sentenza sul capo k) è infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale. Inoltre, un profilo dedotto per la prima volta in Cassazione (scadenza termini di fase) è inammissibile per mancata proposizione in sede di riesame. Condanna alle spese e pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello del pubblico ministero avverso le misure cautelari; qui il PM ha proposto appello che ha portato all'applicazione della misura dal Tribunale del riesame

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Consente l'applicazione di misure cautelari quando sussiste il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato; il Tribunale ha fondato su tale disposizione la valutazione del pericolo di reiterazione

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Regola la retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari quando si applicano più ordinanze per fatti diversi ma riconducibili a continuità: non vieta l'adozione di una seconda misura, ma impone di computarne la durata come se fosse decorso dalla prima misura quando sussistono anteriorità, continuazione e conoscibilità degli atti

  • art. 80 lett. b) d.P.R. 309/1990

    Prevede l'aggravante per il commercio di stupefacenti in determinate circostanze; qui è stata ritenuta contestabile per i capi a), b), f), con implicazioni sul termine di fase

  • art. 303, comma 1, lett. a), n.2 c.p.p.

    Disciplina i termini per la durata della fase delle indagini e processuale: la sua rilevanza è stata prospettata dal ricorrente rispetto al computo dei termini, ma tale questione non è stata ampiamente dedotta in sede di merito

  • Sentenza Corte costituzionale n. 233 del 2011

    Ha chiarito che la regola sulla decorrenza dei termini prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. si applica anche quando la sentenza relativa alla prima ordinanza sia già passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura, contrastando una lettura che vorrebbe escluderne l'applicazione

  • art. 616 cod. proc. pen. e legge 1, comma 64, n. 103/2017

    Norme relative alle sanzioni per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto, in via equitativa, l'aumento della sanzione fino a euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'art. 297, comma 3, c.p.p. non impedisce l'adozione di una seconda misura cautelare per fatti diversi ma collegati; richiede invece la verifica di tre presupposti (anteriorità dei fatti, vincolo di continuazione, conoscibilità degli atti) per poter retrodatare la decorrenza e impedire l'elusione dei limiti massimi di durata.
  • Lo stato di sottoposizione a misura cautelare o detentiva per un diverso reato non esclude automaticamente la necessità di una nuova misura per fatti differenti; l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata caso per caso e costituisce valutazione di merito sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o violazione di legge.
  • Le censure che introducono questioni nuove rispetto al giudizio di merito (es. argomenti non dedotti dinanzi al giudice di appello o del riesame) sono generalmente inammissibili in Cassazione per mancata tempestiva deduzione; è quindi essenziale sollevare tutte le doglianze rilevanti nelle fasi processuali precedenti.
  • La retrodatazione opera anche se la sentenza relativa alla prima misura è divenuta irrevocabile prima dell'adozione della seconda, alla luce dell'interpretazione della Corte costituzionale; pertanto chi contesta la retrodatazione dovrà provare fattispecie specifiche che escano dall'orientamento consolidato.
  • Quando si contesta 'contestazioni a catena', occorre distinguere fra un divieto sostanziale (che non esiste secondo la giurisprudenza) e il corretto utilizzo degli strumenti processuali di garanzia (come la retrodatazione) volti a impedire l'elusione dei termini di custodia.

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