Cassazione Penale, Ordinanza n. 22669/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la memoria difensiva depositata via PEC oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, c.p.p. e ha considerato infondati/inammissibili i due motivi di ricorso perché aspecifici e rivalutativi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, aveva dichiarato assorbito il reato di cui all'art. 216, comma 1, in relazione all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., nel reato di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, primo comma, n. 2, legge fall., confermando nel resto la condanna. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato le dichiarazioni rese dall'imputato. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla valutazione di un mezzo di prova ritenuto decisivo per affermare il dolo generico della bancarotta documentale, insistendo sul fatto che lo sfratto della società e la cessazione delle licenze avrebbero inciso sulla possibilità di tenuta della contabilità e sulla stessa operatività dell'impresa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché sostanzialmente ripetitivi delle censure già svolte in appello, privi di specificità e in realtà diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la motivazione di merito era congrua e coerente con i criteri dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e che le circostanze richiamate dal ricorrente non escludevano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili né impedivano di verificare eventuali condotte distrattive.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
termine di 15 giorni prima dell'udienza
La memoria difensiva trasmessa via PEC è tardiva se depositata oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza fissato per la fase camerale.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta conforme ai criteri legali di valutazione della prova.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
Norma richiamata quale base del reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato e confermato in condanna.
art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.
Capo ritenuto assorbito dalla Corte di appello nel reato di bancarotta documentale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e criticamente argomentati rispetto alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già respinte in appello li rende inammissibili.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, poiché il giudizio sugli elementi di prova spetta in via esclusiva al giudice di merito.
- La deduzione di travisamento della prova o di vizi motivazionali non può risolversi in una contestazione rivalutativa delle dichiarazioni o degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta documentale, lo sfratto della sede sociale o la cessazione delle licenze non esonerano automaticamente dall'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, né impediscono di accertare eventuali condotte distrattive o l'inattendibilità della contabilità.
- La tardività della memoria difensiva rispetto al termine stabilito per il deposito nel procedimento camerale determina la sua irrilevanza processuale.
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