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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02662/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva fornito una motivazione congrua e specifica sulla scelta di mantenere il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, nonché sulla riduzione della pena. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e riducendo la pena. Con l'unico motivo deduceva insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sulla modulazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere concesse e bilanciate dal giudice di merito nell'esercizio di un potere discrezionale, purché la decisione sia sorretta da motivazione congrua.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla prevalenza, equivalenza o soccombenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • La doglianza sulla misura della pena è infondata quando la sentenza impugnata esponga ragioni specifiche e coerenti a sostegno della rideterminazione sanzionatoria.
  • La manifestamente infondatezza del motivo determina l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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