Cassazione Civile, Ordinanza n. 10702/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria rilasciata nell’interesse di una società beneficiaria di un contributo pubblico in conto impianti. Il socio e amministratore unico della società aveva assunto un impegno personale a rimborsare la garante per quanto questa fosse costretta a pagare. Dopo l’escussione della garanzia e il mancato recupero nei suoi confronti, egli aveva alienato due immobili: uno alla madre e uno alla compagna, madre dei suoi figli. La compagnia assicurativa ha quindi agito davanti al Tribunale chiedendo in via principale la simulazione e, in subordine, la revocatoria ordinaria dei due atti di vendita. Il Tribunale ha accolto la revocatoria; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) errata individuazione del momento di insorgenza del credito della garante e, quindi, dell’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi; 2) omesso/falso esame della prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore, sostenendo che al momento delle vendite non fosse ancora prevedibile la revoca del contributo; 3) violazione delle regole sulle presunzioni, contestando gravità, precisione e concordanza degli indizi e invocando la connessione con un precedente preliminare e con un diverso accordo sulla cubatura; 4) contestazione della prova della consapevolezza dei terzi acquirenti, ritenendo non valorizzabili i rapporti familiari; 5) motivo sostanzialmente reiterativo sul medesimo punto; 6) censura sulla vendita alla compagna, qualificata come atto irrevocabile perché esecutivo di un preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretto il principio per cui, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il credito va apprezzato con riferimento alla sua insorgenza e non alla sua esigibilità, e che nel caso di garanzia fideiussoria il rilievo del credito si collega alla prestazione della garanzia e all’accreditamento/concessione del finanziamento, non alla successiva revoca del contributo o all’effettiva richiesta di pagamento. Ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e/o formulati in modo generico o non autosufficiente, in presenza di decisione di merito motivata e, per i punti di fatto, di pronuncia conforme nei gradi di merito. Ha quindi confermato la decisione impugnata e condannato i ricorrenti in solido alle spese, con ulteriore contributo unificato dovuto ove previsto.
Norme richiamate
L’azione revocatoria ordinaria richiede la sussistenza di un credito anche non ancora esigibile; per gli atti dispositivi successivi alla costituzione della garanzia rilevano la scientia damni del debitore e, per gli atti onerosi, anche del terzo.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di spostare in avanti il momento di insorgenza dell’obbligazione di regresso della garante; la Corte non accoglie questa impostazione.
Richiamato dai ricorrenti nel contesto della tesi sulla nascita del credito; non incide sulla conclusione della Corte.
Richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina della fideiussione; la Corte ribadisce invece il principio dell’anteriorità del credito alla sua esigibilità.
Il motivo che invoca la ripartizione dell’onere probatorio è ritenuto inammissibile perché, in sostanza, mira a una diversa lettura del materiale probatorio.
Le presunzioni sono ritenute utilizzabili sulla base di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti dalla corte di merito; la censura dei ricorrenti è considerata meramente rivalutativa.
Le doglianze prospettate come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sono giudicate inammissibili perché non colpiscono specificamente la ratio decidendi.
La Corte richiama il potere del giudice di trarre conclusioni inferenziali da fatti noti e regole di comune esperienza; le censure sui fatti sono ritenute non autosufficienti.
Le censure sulla valutazione delle prove non scalfiscono una motivazione ritenuta sufficiente e non denunciano validamente errori di legge nella valutazione probatoria.
I motivi sono esaminati entro i limiti del controllo di legittimità; quelli che mirano a una nuova valutazione del fatto sono dichiarati inammissibili.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili, con puntuale indicazione delle ragioni di dissenso e degli atti rilevanti; motivi generici o meramente assertivi sono inammissibili.
In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360 n. 5 è inammissibile nei limiti indicati dalla norma.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Dà luogo all’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, ove ne ricorrano i presupposti.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il credito del revocante deve esistere al momento dell’atto dispositivo, anche se non è ancora esigibile; per i rapporti di garanzia, rileva la costituzione del vincolo e l’accreditamento/concessione del beneficio garantito, non la successiva concretizzazione dell’obbligo di pagamento.
- La scientia damni del debitore può essere desunta in via presuntiva da circostanze oggettive, come la vicinanza temporale tra l’atto dispositivo e l’emersione del rischio creditorio, nonché dal ruolo del disponente nella gestione del rapporto sottostante.
- Nei giudizi di revocatoria, i rapporti familiari stretti tra alienante e acquirente possono costituire un indizio rilevante della conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore, quando gli atti dispositivi avvengano in un contesto temporale compatibile con l’insorgenza del credito.
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito: il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata ed essere specifico, autosufficiente e intelligibile.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- L’atto esecutivo di un precedente accordo non è di per sé sottratto alla revocatoria se ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione e se la relativa deduzione non è sorretta da specifiche e pertinenti argomentazioni giuridiche e fattuali.
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