Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1678/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d'ufficio, con effetto retroattivo, dei decreti di concessione di complessivi 32 giorni di congedo straordinario per assistenza a familiare disabile, adottato a seguito del mancato controllo preventivo di regolarità contabile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (erede del dipendente)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente, già amministratore di sostegno e appartenente alla Polizia Penitenziaria, aveva ottenuto periodi di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere il cognato convivente, persona con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. L'amministrazione aveva ritenuto integrato il presupposto dell'unicità del soggetto concretamente in condizione di prestare assistenza, poiché il genitore superstite della persona disabile era affetto da patologie invalidanti e la sorella della persona assistita, odierna ricorrente, non era convivente. La Ragioneria Territoriale dello Stato aveva tuttavia espresso parere negativo, sostenendo che la mera presenza della sorella, anche non convivente, impedisse il riconoscimento del congedo al cognato, salvo che la sorella dimostrasse di essere affetta da patologie invalidanti. Sulla base di tale rilievo l'amministrazione penitenziaria aveva annullato d'ufficio i precedenti decreti concessori. La ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'erronea interpretazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e l'illegittimità dell'annullamento in autotutela. Il secondo motivo, relativo al difetto di istruttoria, è stato invece ritenuto infondato, perché la controversia riguardava esclusivamente l'interpretazione della disciplina applicabile e non un'insufficiente ricostruzione dei fatti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondate le censure relative all'erronea interpretazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, mentre ha respinto quella concernente il difetto di istruttoria. La disposizione prevede un ordine graduato dei beneficiari: coniuge convivente, parte dell'unione civile convivente o convivente di fatto; genitori, anche adottivi; figli conviventi; fratelli o sorelle conviventi; parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Secondo il Collegio, la nozione di "mancanza" deve riferirsi al soggetto individuato dalla norma anche attraverso il requisito della convivenza, non al mero rapporto di parentela astrattamente considerato. Pertanto, la sorella non convivente della persona disabile non rientra nella categoria della sorella convivente prioritaria e la sua mera esistenza non impedisce lo scorrimento dell'ordine dei beneficiari. Il cognato convivente, quale affine entro il terzo grado, era quindi legittimato a fruire del congedo, senza dover dimostrare che la sorella non convivente fosse affetta da patologie invalidanti. Il TAR ha valorizzato sia il dato letterale sia la ratio solidaristica e di tutela della persona disabile della disciplina, anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale volti ad ampliare la platea dei beneficiari. Le spese sono state poste a carico della Ragioneria Territoriale dello Stato, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti; sono state compensate nei confronti dell'amministrazione penitenziaria.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001

    Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità [...] ha diritto a fruire del congedo [...] In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti [...] ha diritto a fruire del congedo [...] il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo [...] spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

    L'ordine dei beneficiari è tassativo, ma la nozione di mancanza va riferita al beneficiario come individuato dalla norma, comprensivo del requisito della convivenza quando previsto. La mera esistenza di una sorella non convivente non impedisce quindi lo scorrimento verso l'affine entro il terzo grado convivente.

  • art. 3, comma 3, l. n. 104/1992

    soggetto disabile in situazione di gravità

    La condizione di disabilità grave costituisce il presupposto della tutela assistenziale cui è collegata la fruizione del congedo.

  • art. 12 Preleggi

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

    L'interpretazione della disposizione deve muovere dal dato letterale, letto nel suo contesto e alla luce della ratio legis.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve in camera di consiglio, previo avviso alle parti e in assenza di opposizioni.

  • art. 42, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per disporre la protezione dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso al congedo straordinario per l'assistenza a una persona con disabilità grave, l'ordine graduato dei beneficiari previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 deve essere riferito ai soggetti come concretamente individuati dalla norma, comprensivi del requisito della convivenza quando richiesto.
  • La mera esistenza di un fratello o di una sorella non convivente con la persona disabile non impedisce lo scorrimento dell'ordine dei beneficiari verso un parente o affine entro il terzo grado convivente, poiché il fratello o la sorella non convivente non coincide con il beneficiario prioritario previsto dalla disposizione.
  • Il parente o affine entro il terzo grado convivente può accedere al congedo quando manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti i soggetti collocati anteriormente nell'ordine legale, senza dover dimostrare l'inidoneità per patologie invalidanti di un fratello o di una sorella che non sia convivente.
  • Nell'interpretazione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 deve essere privilegiata, tra quelle compatibili con il dato letterale, la lettura coerente con la finalità di assicurare la più ampia tutela assistenziale possibile alla persona con disabilità grave.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.