Cassazione Penale, Sentenza n. 46031/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Ravenna che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa alla convalida parziale del sequestro preventivo disposto dalla G.d.F. su disp. del P.M., concernente diverse società, compendi aziendali e liquidità. Il ricorrente deduceva: 1) contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del fumus delicti, sostenendo che il Tribunale si sarebbe limitato a condividere le affermazioni del P.M.; 2) errata applicazione dell'art. 321 c.p.p.; 3) assenza del periculum in mora fondato sulla presunta mancata reiterazione del reato, atteso che la prima perquisizione risaliva a oltre un anno prima.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione ampia e dettagliata resa dal Tribunale del riesame, che aveva indicato elementi probatori (informative della G.d.F., intercettazioni, esiti di perquisizioni e sequestri, documentazione sequestrata, denunce delle persone offese) e richiamato precedente ordinanza di custodia cautelare (4/12/2013) divenuta giudicato cautelare. In ordine al periculum, la Corte ha rilevato carenza di interesse sostanziale poiché il vincolo era stato disposto anche ai fini di confisca (art. 321, comma 2) e, comunque, la doglianza era reiterativa e volta a sindacare la motivazione in sede non consentita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il provvedimento di sequestro è stato qualificato come sequestro impeditivo (comma 1) nei confronti delle aziende utilizzate per commettere i reati e come sequestro finalizzato alla confisca dei proventi illeciti (comma 2). La Corte ha ritenuto legittima la misura alla luce della funzione sia impeditiva sia finalizzata alla confisca.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia reale non è consentito dedurre vizi di motivazione: la Corte ha escluso l'esame di doglianze meramente motivazionali che non contestino violazioni di legge.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa per le ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. L. n.14/2023
Richiamate le norme che consentono il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione secondo la procedura emergenziale/semplificata prevista dai decreti indicati.
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza richiamata a supporto della quantificazione della somma a titolo di ammenda per ricorsi infondati o inammissibili.
Massime di principio
- In materia di misure reali (sequestri), il ricorso per cassazione non può essere impiegato per sindacare la motivazione del giudice del riesame: le doglianze meramente motivazionali sono inammissibili ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
- Quando il sequestro è disposto anche ai fini di confisca (art. 321, comma 2), la contestazione del periculum impeditivo può essere priva di interesse pratico: anche se venisse escluso il pericolo di reiterazione, il vincolo finalizzato alla confisca può comunque rimanere.
- Per ottenere l'ammissione del ricorso è necessario un contrasto di diritto chiaro e specifico (violazione di legge), non argomentazioni generiche o ricostruzioni alternative dei fatti che non affrontino puntualmente le ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
- Elementi quali intercettazioni, esiti di perquisizioni e sequestri, documenti acquisiti e denunce delle persone offese, nonché precedenti provvedimenti cautelari, rafforzano la fondatezza del fumus delicti e rendono più difficile il successo di impugnazioni basate su mera smentita delle conclusioni investigative.
- Il rischio di inammissibilità e delle sanzioni pecuniarie (spese processuali e ammende) impone al difensore di valutare attentamente la rilevanza e l'ammissibilità delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
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