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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07153/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché privo di un confronto adeguato con la motivazione della sentenza impugnata, reputata lineare, congrua e priva di contraddizioni evidenti. Ha quindi applicato la conseguenza di legge dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per tentato furto aggravato, lamentando con un unico motivo erronea applicazione di legge e motivazione insufficiente o inidonea in relazione al riconoscimento della recidiva specifica e reiterata. Sosteneva che non ricorressero i presupposti applicativi della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata, che aveva valorizzato non solo l'esistenza di precedenti specifici, ma anche il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta fosse indice di una perdurante inclinazione al delitto.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato quale norma integratrice del tentato furto contestato

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, contestata in forma tentata

  • art. 625 n. 2 c.p.

    aggravante del reato di furto contestata nel caso concreto

  • art. 133 c.p.

    criterio di valutazione per il giudizio sulla recidiva, mediante esame del rapporto tra fatto attuale e precedenti condanne

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesta il riconoscimento della recidiva deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in mancanza di tale confronto il ricorso è inammissibile.
  • La recidiva non può essere riconosciuta sulla sola base dell'esistenza di precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta del rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., per verificare se la pregressa condotta indichi una perdurante inclinazione al delitto.
  • Quando il giudice di merito ha motivato in modo coerente e non manifestamente illogico il giudizio sulla recidiva, la censura in cassazione non può risolversi in una mera diversa lettura del materiale valutativo.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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