Cassazione Penale, Sentenza n. 37151/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Con sentenza del 1° dicembre 2025, il Tribunale di Perugia ha condannato l’imputata a 516 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle persone, commesso in danno della parte civile in data antecedente e prossima al 16 giugno 2021, e al risarcimento dei danni. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., ha denunciato la violazione degli artt. 521, comma 2, e 522 c.p.p. e la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza: a suo dire, il Tribunale avrebbe ampliato indebitamente il perimetro oggettivo e soggettivo dell’accusa, valorizzando episodi ulteriori rispetto alle condotte contestate, riferite alla persona offesa e al periodo antecedente e prossimo al 16 giugno 2021. Con il secondo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha contestato la statuizione civile per violazione dell’art. 538, comma 2, c.p.p. e motivazione apparente, sostenendo che il giudice non avesse svolto un’effettiva valutazione del danno né illustrato il criterio seguito per la sua liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché, benché nella ricostruzione dei fatti il Tribunale avesse menzionato anche episodi ulteriori, nell’affermare la responsabilità si è riferito alle condotte in danno della persona indicata nell’imputazione e al periodo dal 2020 al 16 giugno 2021, che comprende quello contestato come antecedente e prossimo al 16 giugno 2021; non vi è stata quindi violazione della correlazione tra accusa e decisione. Il secondo è infondato perché la motivazione sulla responsabilità civile è stata ritenuta congrua: il giudice ha indicato quale parametro il pregiudizio morale derivante dalla sofferenza patita dalla vittima, la cui consistenza emergeva dalla motivazione complessiva. La condanna penale e la statuizione risarcitoria restano ferme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
per aver tenuto in danno di costei, secondo l'impostazione accusatoria recepita dal Tribunale, comportamenti molesti integranti il reato di cui all'art. 660 cod. pen., in data antecedente e prossima al 16 giugno 2021.
La norma identifica il reato per il quale l’imputata è stata condannata; la Corte conferma la decisione di merito senza affrontare ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie.
Il giudice del merito, infatti, pur avendo ricordato, nella ricostruzione dei fatti, anche episodi ulteriori rispetto a quelli avvenuti nel periodo in contestazione, si è attenuto alla valutazione di questi ultimi nel momento in cui ha compiuto valutazioni conclusive in ordine alla responsabilità penale e, senza incorrere in alcuna violazione del principio di correlazione fra la contestazione e la condanna, si è riferito a tal fine, nella pag. 5 della sentenza, a condotte rivolte in danno di Carla Durante, cioè della persona indicata nel capo di imputazione, e al «periodo che va dal 2020 sino al 16 giugno 2021», all'interno del quale è naturalmente compresa la «data antecedente e prossima al 16/06/2021» indicata nel capo di imputazione.
Non viola il principio di correlazione il giudice che, pur menzionando nella ricostruzione complessiva episodi ulteriori, fonda la responsabilità sulle condotte riferite alla persona e al periodo ricompresi nell’imputazione.
Il giudice del merito, infatti, pur avendo ricordato, nella ricostruzione dei fatti, anche episodi ulteriori rispetto a quelli avvenuti nel periodo in contestazione, si è attenuto alla valutazione di questi ultimi nel momento in cui ha compiuto valutazioni conclusive in ordine alla responsabilità penale e, senza incorrere in alcuna violazione del principio di correlazione fra la contestazione e la condanna, si è riferito a tal fine, nella pag. 5 della sentenza, a condotte rivolte in danno di Carla Durante, cioè della persona indicata nel capo di imputazione, e al «periodo che va dal 2020 sino al 16 giugno 2021», all'interno del quale è naturalmente compresa la «data antecedente e prossima al 16/06/2021» indicata nel capo di imputazione.
Nel caso esaminato, l’assenza di divergenza tra il fatto contestato e quello posto a fondamento della condanna esclude la nullità denunciata ai sensi della disposizione.
Anche il secondo motivo di ricorso, volto a criticare l'affermazione della responsabilità civile e la quantificazione dei danno, è infondato, perché il giudice del merito ha reso in proposito motivazione congrua, manifestando di aver tenuto conto, a tal fine, dei «pregiudizio morale riferibile alla sofferenza patita dalla vittima», così avvalendosi di un parametro la cui consistenza emerge dalla complessiva motivazione della sentenza.
La motivazione della statuizione risarcitoria è congrua quando indica il pregiudizio morale e il parametro liquidativo adottato è comprensibile alla luce della motivazione complessiva.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali,
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La menzione, nella ricostruzione dei fatti, di episodi ulteriori rispetto a quelli contestati non determina di per sé violazione della correlazione tra imputazione e sentenza, se la decisione sulla responsabilità si fonda sulle condotte riferite alla persona offesa e al periodo compresi nell’imputazione.
- La motivazione della liquidazione del danno può ritenersi congrua quando individua il pregiudizio risarcibile e il parametro utilizzato, purché la consistenza di tale parametro sia ricavabile dalla motivazione complessiva della decisione.
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