Ordinanza n. 1871/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Tribunale ordinario di Catania che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo
Esito
La controversia
Il ricorrente, nominato giudice di pace nel 1999 e incaricato senza soluzione di continuità mediante successivi rinnovi quadriennali, ha riassunto dinanzi al TAR il giudizio originariamente proposto davanti al giudice del lavoro. Ha chiesto l'accertamento della natura subordinata o comunque lavorativa del rapporto con il Ministero della Giustizia, il riconoscimento di un trattamento economico e normativo non discriminatorio, la tutela previdenziale e assicurativa, l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei rapporti a termine e il risarcimento dei danni, nonché, in via gradata, il riconoscimento delle ferie, dei congedi e delle ulteriori tutele derivanti dal diritto dell'Unione europea. Il ricorrente ha inoltre sollevato la questione della competenza territoriale del TAR adito, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 9552 del 2024, secondo cui la controversia rientrerebbe nella competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione amministrativa su alcune domande risarcitorie, la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione delle pretese creditorie.
La decisione
Il TAR ha declinato la propria competenza senza esaminare nel merito le domande, dichiarando che la controversia rientra nella competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 2, c.p.a., in quanto la controversia, pur proposta da un singolo magistrato onorario e avente forma di azione di accertamento e condanna, riguarda pretese relative allo status giuridico, economico e previdenziale di una categoria professionale e produce effetti potenzialmente ultraregionali, coinvolgendo amministrazioni centrali. Ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 135, comma 1, lettera a), c.p.a., in collegamento con l'art. 17 della legge n. 195/1958, valorizzando la riconducibilità delle questioni allo status di un magistrato onorario e l'esigenza di uniformità delle decisioni riguardanti l'ordinamento giudiziario. La competenza del TAR Lazio è stata ritenuta sussistente anche in assenza di un provvedimento formalmente adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura e anche per un'azione di accertamento, quando la domanda mira sostanzialmente a ottenere una determinazione favorevole incidente sullo status del magistrato. Il processo può essere riassunto davanti al TAR Lazio ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità e complessità della questione.
Norme richiamate
Ha costituito la base processuale della riassunzione davanti al giudice amministrativo dopo la declinatoria del giudice ordinario.
fissa inderogabilmente la competenza del Tar nell’ambito della cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio
La competenza territoriale prevista per le controversie dei pubblici dipendenti non opera quando la controversia, per natura ed effetti, coinvolge l'amministrazione statale a livello centrale o una pluralità di dipendenti dislocati in diverse sedi; in tal caso la competenza è attratta al TAR Lazio, sede di Roma.
art. 135, comma 1, lettera a), c.p.a.
le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195
Prevede la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie rientranti nella materia dei provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente.
art. 17, comma 2, l. 24 marzo 1958, n. 195
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia
La disciplina delle forme e degli organi competenti per i provvedimenti riguardanti i magistrati giustifica la centralizzazione della competenza per le controversie relative al loro status.
art. 106 Cost.
È richiamato quale fondamento della corrispondenza funzionale tra magistrati ordinari e magistrati onorari.
art. 1, comma 2, e art. 11, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374
Sono richiamati per la qualificazione del giudice di pace quale funzionario onorario e per il suo inserimento nell'organizzazione giudiziaria.
art. 10, comma 1, l. 21 novembre 1991, n. 374
È richiamato per l'assoggettamento del giudice di pace ai doveri previsti per i magistrati ordinari.
È indicato quale disposizione sostitutiva dell'art. 42-septies dell'ordinamento giudiziario in materia di doveri dei magistrati onorari.
Massime di principio
- La competenza territoriale prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.a. per le controversie dei pubblici dipendenti non è determinata esclusivamente dalla sede individuale di servizio, ma anche dalla natura e dagli effetti della controversia: quando la domanda, pur riferita formalmente a un singolo dipendente, coinvolge l'amministrazione statale centrale o produce effetti potenzialmente ultraregionali su una pluralità di dipendenti, la competenza è inderogabilmente attratta al TAR Lazio, sede di Roma.
- La competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie riguardanti lo status dei magistrati può operare anche quando il ricorso non impugna formalmente un provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura, ma propone un'azione di accertamento o di condanna sostanzialmente diretta a ottenere una determinazione incidente sullo status del magistrato.
- Le controversie sullo status dei magistrati onorari, compresi i giudici di pace, possono rientrare nella competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, quando il magistrato onorario è inserito funzionalmente nell'organizzazione giudiziaria, svolge funzioni pubbliche ed è soggetto, nei limiti della compatibilità, a doveri corrispondenti a quelli dei magistrati ordinari.
- La competenza funzionale centralizzata per le controversie relative allo status dei magistrati risponde all'esigenza di assicurare uniformità e omogeneità nelle decisioni concernenti l'ordinamento giudiziario e prevale sul criterio territoriale collegato alla sede locale di servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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