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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4646/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/12/2020 del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del G.i.p. del 9/5/2020. Il ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione di efficacia della misura cautelare e la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi indiziari a suo carico relativi all'omicidio di Antonino De Pietro erano già in possesso della stessa autorità giudiziaria (nel fascicolo cd. "Rimpiazzo") prima dell'adozione della prima ordinanza cautelare, e pertanto la decorrenza dei termini doveva essere fissata dalla data del primo provvedimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato che sussistesse il presupposto per la retrodatazione previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p.: i giudici hanno valutato che gli elementi usati per la seconda ordinanza (in particolare l'informativa della Polizia di Stato del 10/6/2019 e la nota del 9/12/2019 e le dichiarazioni del collaboratore Arena) non erano nella disponibilità del G.i.p. in termini tali da consentire, al momento della prima ordinanza, di emettere il successivo titolo cautelare. La Corte ha sottolineato la distinzione tra il fatto storico e gli elementi probatori che lo dimostrano, e ha ritenuto che non risultasse un "colpevole ritardo" nell'esercizio dell'azione cautelare da parte dell'autorità inquirente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e l'atto è stato trasmesso alla direzione dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p.

    La Corte ha interpretato il comma 3 come applicabile solo quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, dagli atti fossero già desumibili in termini quantitativi gli elementi indiziari sufficienti per l'adozione della successiva misura. Non rileva la mera materiale disponibilità di un'informativa, ma la sua recezione e la sussistenza, al momento della prima ordinanza, di un complesso indiziario idoneo.

  • art. 303, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma richiamata nel procedimento in relazione alle istanze di cessazione di efficacia della misura; la Corte ha valutato la sovrapponibilità degli elementi posti a fondamento delle diverse richieste cautelari alla luce della giurisprudenza su retrodatazione.

  • art. 310 c.p.p.

    Dispositivo che disciplina l'appello avverso provvedimenti in materia cautelare; usato quale titolo processuale del gravame proposto dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, come disposto dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione applicata per gli adempimenti relativi allo stato di detenzione del condannato: la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario per gli effetti previsti.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) opera solo se, al momento della prima ordinanza, dagli atti risultava già un complesso indiziario quantitativamente idoneo a giustificare anche la successiva misura: non basta la mera esistenza di informazioni o la successiva ricostruzione interpretativa degli elementi.
  • Non sono equiparabili fra loro la conoscenza materiale di un'informativa e la sua effettiva recezione/assimilazione da parte del pubblico ministero: la valutazione è ancorata al tempo obiettivamente necessario per enucleare e apprezzare la valenza indiziaria.
  • Per impedire che la retrodatazione venga esclusa, il ricorrente deve dimostrare il "colpevole ritardo" o l'artificioso differimento nell'adozione della misura, cioè che al momento della prima ordinanza gli elementi per l'emissione della seconda erano già certamente disponibili e sufficienti.
  • In caso di "contestazioni a catena" tra provvedimenti emessi in procedimenti distinti ma davanti alla stessa autorità, la verifica si concentra sulla desumibilità, in termini quantitativi, degli elementi necessari per la seconda ordinanza al momento della prima; la diversa qualità o successiva elaborazione degli stessi non fa scattare automaticamente la retrodatazione.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare con precisione le date di acquisizione delle informative, le date di iscrizione nel registro degli indagati e le richieste di misura del P.M., per dimostrare se e quando gli elementi indiziari erano effettivamente nella disponibilità dell'autorità che ha adottato la prima ordinanza.

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