Cassazione Civile, Ordinanza n. 07050/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo di beni mobili registrati fondato su sei cartelle di pagamento. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato cessata la materia del contendere per quattro cartelle, annullato le altre due e disposto la compensazione delle spese. L’ente della riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile e aveva nuovamente compensato le spese, motivando in modo sintetico con la novità dei temi esaminati e la complessità della controversia. Il contribuente ha quindi ricorso per cassazione censurando esclusivamente la compensazione delle spese: con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 91 c.p.c., sostenendo che, a fronte dell’inammissibilità dell’appello e quindi della sua soccombenza, il giudice non poteva compensare le spese se non nei casi tipizzati e con specifica motivazione; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la formula usata dalla CTR era generica e astratta, inidonea a rendere controllabile la presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i due motivi di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario, per le pronunce rese dopo l’entrata in vigore della riforma del 2015, la compensazione delle spese è possibile solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza costituzionale e ha osservato che formule generiche come "novità dei temi" e "complessità della controversia" non soddisfano l’obbligo motivazionale se non sono ancorate a specifiche circostanze della lite. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese del secondo grado in euro 463,00 oltre accessori, a carico dell’ente della riscossione, e ha condannato quest’ultimo anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del primo motivo per violazione di legge in tema di spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del secondo motivo per nullità della sentenza e motivazione apparente.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, dopo la riforma del 2015, consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
richiamato dal ricorrente come regola della soccombenza, per sostenere che la parte soccombente va condannata alle spese salvo eccezioni tipizzate.
richiamato per il sistema delle ipotesi di compensazione, che la Corte usa come termine di confronto ricostruttivo.
art. 36, comma 3, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del dovere di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a fondamento dell’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo di nullità, in relazione alla tutela del diritto di difesa.
utilizzato per decidere la causa nel merito una volta cassata la sentenza, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto.
art. 13, comma 2, d.l. n. 132 del 2014
richiamato come intervento legislativo che ha ristretto i presupposti della compensazione nel processo civile.
art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015
ha modificato l’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 introducendo nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015
richiamato per la decorrenza dell’efficacia della nuova disciplina dal 1° gennaio 2016.
citata nel percorso evolutivo dell’art. 92 c.p.c., che aveva sostituito i "giusti motivi" con "gravi ed eccezionali ragioni".
art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69
richiamato come fonte della riformulazione dell’art. 92 c.p.c. che precede la successiva restrizione del 2014.
Corte cost. n. 77 del 2018
"tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze."
la Corte la richiama per affermare che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere riconducibili a sopravvenienze o ad altre analoghe circostanze non imputabili alle parti e devono essere specificamente motivate.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate in motivazione.
- La motivazione della compensazione delle spese non può risolversi in formule generiche o astratte, come la mera affermazione della novità o complessità della controversia, ma deve indicare gli specifici elementi fattuali o giuridici che giustificano la deroga al principio di soccombenza.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" possono ricorrere anche in presenza di sopravvenienze che alterino i termini della controversia senza addebitabilità alle parti, ma occorre comunque una motivazione puntuale e controllabile.
- Quando il giudice di merito abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito alla liquidazione delle spese.
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