Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7315/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure: 1) vizi di motivazione e manifesta illogicità sull'affermazione di responsabilità per associazione per delinquere, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato in Amato l'interlocutore del coimputato Auriola; 2) violazione di legge per l'applicazione della recidiva reiterata specifica (art. 99, comma 4 c.p.), contestando che la Corte abbia considerato, ai fini dell'aggravante, anche fatti oggetto di sentenza del 2017 che sarebbero successivi alla consumazione dei reati del 2015; 3) violazione delle norme sul calcolo della pena (artt. 73 e 132 c.p.), per avere la Corte d'appello aumentato la pena di mesi due per la continuazione ma poi indicato in dispositivo una pena di anni tre di reclusione senza motivare l'entità dell'aumento e cioè computando erroneamente il totale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza sui primi due motivi (il primo ritenuto aspecifico e non fondato, il secondo rigettato in base ai principi giurisprudenziali sulla recidiva reiterata e sulla determinazione della consumazione nei delitti associativi con contestazione "aperta"). Il terzo motivo è stato ritenuto fondato in punto di errore materiale nel computo della pena: la Corte ha rettificato la quantità della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p., sostituendo la condanna finale di "anni tre di reclusione" con "anni due e mesi dieci di reclusione". Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui per l'applicazione della recidiva reiterata è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da sentenze definitive pregresse; nei reati associativi con contestazione "aperta" la data di consumazione è fissata alla pronuncia di primo grado, per cui sentenze definitive anteriori a quella data possono essere valutate ai fini della recidiva.

  • art. 416 cod. pen.

    La condanna è stata emessa per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 e seguente); la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione delle aggravanti connesse all'art. 416, comma 5, nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 73 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo delle pene e al cumulo; la censura ha riguardato il modo in cui sono stati computati gli aumenti e la continuazione.

  • art. 132 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla determinazione della pena definitiva in relazione agli aumenti e alle modalità di calcolo; la Corte ha comunque considerato la pena risultante compatibile con i limiti edittali.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    La Corte ha esercitato il potere di rettifica del giudicato per correggere un errore materiale nel computo della pena, modificando la quantità della pena senza annullare la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Le censure sulla identificazione di un ruolo (es. chi era l'interlocutore telefonico) richiedono un confronto puntuale con le risultanze probatorie: le deduzioni generiche o non specificamente riferite alle pagine di motivazione risultano inammissibili o infondate.
  • Per l'applicazione della recidiva reiterata specifica è rilevante la data di consumazione del reato: nei casi di contestazione "aperta" o di reato con protrazione, la consumazione può essere fissata alla data della sentenza di primo grado; sentenze definitive anteriori a quella data possono essere computate ai fini della recidiva.
  • Errori materiali nel calcolo della pena che non rendono la pena "illegale" (ossia non fuori dai limiti edittali) possono essere rettificati in cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza annullare l'intera sentenza.
  • Controversie sulla qualificazione giuridica del comportamento associativo e sul ruolo di ciascun partecipante si decidono sulla base delle intercettazioni, delle dichiarazioni e della coerenza logica della ricostruzione: la distinzione tra attività telefonica/"operativa" e presenza fisica è rilevante e può giustificare l'attribuzione di responsabilità anche senza prova di contemporanea presenza fisica.
  • La Corte di legittimità dà rilievo alle proprie pronunce di Sezioni Unite e alla giurisprudenza consolidata; i ricorsi che non si confrontano con tali principi spesso vengono rigettati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.