Cassazione Penale, Ordinanza n. 06700/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di continuazione disposto dal Tribunale di Pavia. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato in più procedimenti chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., tra i reati accertati con sentenze irrevocabili indicate nell'ordinanza impugnata, commessi in un arco temporale dal 2014 al 2024. Il Tribunale di Pavia aveva rigettato la richiesta ritenendo che i reati non fossero omogenei e non fossero riconducibili a una preordinazione unitaria, trattandosi di condotte criminose distoniche, commesse in tempi ampi, in luoghi diversi e con modalità disomogenee. Nel ricorso per cassazione si contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento della continuazione e la valutazione negativa sulla riconducibilità delle condotte a un medesimo disegno criminoso; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la reiterazione di fatti eterogenei non esprima, di per sé, un programma unitario di vita improntato al crimine e che la fattispecie sia piuttosto compatibile con istituti diversi, come la recidiva o l'abitualità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come base normativa dell'istituto della continuazione e del medesimo disegno criminoso; nel caso concreto la Corte esclude la ricorrenza di un programma unitario tra fatti eterogenei.
art. 671 c.p.p.
Norma processuale che consente di chiedere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; l'istanza è stata rigettata per insussistenza dei presupposti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula che i reati siano espressione di un medesimo disegno criminoso e risultino tra loro almeno astrattamente riconducibili a una preordinazione unitaria; la mera pluralità di condotte non basta.
- Quando i fatti sono eterogenei per natura, collocazione temporale, luoghi e modalità esecutive, la continuità criminosa può essere legittimamente esclusa per difetto di omogeneità e di un programma comune.
- La reiterazione di reati differenti, specie se inserita in un ampio arco temporale, può essere sintomo di recidiva, abitualità o professionalità nel reato, ma non è di per sé indice della continuazione, che ha invece finalità di favor rei.
- In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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