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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21887/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione di legge e carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sia dell'ordinanza del GIP sia dell'ordinanza del Tribunale in sede di riesame, per mancata autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari. Si contestava che la motivazione fosse lacunosa e fondata su mere ipotesi, che il collegamento tra il viaggio a Rosarno del 21 novembre 2018 e il sequestro della cocaina il 22 fosse arbitrario, che la presenza dell'auto a Rosarno e il controllo successivo con esito negativo non potessero bastare a fondare i gravi indizi, che fosse illegittimo valorizzare l'esercizio della facoltà di non rispondere e che si fosse trascurata l'incensuratezza e la risalenza temporale dei fatti nella valutazione delle esigenze cautelari e della non adeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e analitica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha ricostruito i contatti intercorsi tra i fratelli Vitale e il gruppo di Rosarno tramite intercettazioni, videoriprese e rilevamenti dei movimenti delle autovetture, e ha collegato logicamente il viaggio del 21 novembre e la successiva acquisizione e trasporto della partita di cocaina (kg 5,740) sequestrata il 22 novembre 2018. È stata confermata l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Vitale in relazione al capo A15) (acquisto di cocaina), mentre in precedenza era stata annullata la misura in ordine al reato associativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'ordinanza del Tribunale nelle misure cautelari; qui richiamata per la conferma dell'ordinanza del GIP da parte del Tribunale del riesame.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti, richiamata poiché il fatto contestato riguarda l'acquisto e detenzione di cocaina.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che in Cassazione possono essere censurate carenze solo se sussiste violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari; la motivazione del Tribunale ha ancorato l'esigenza cautelare alla gravità del fatto e alla pericolosità desunta dalla condotta dell'indagato.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della decisione di rigetto.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità (Cassazione) sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio, potendo sindacare la motivazione solo per violazione di norme o per manifesta illogicità.
  • Intercettazioni, videoriprese e riscontri sui movimenti dei veicoli, valutati congiuntamente, costituiscono elementi indiziari forti e possono legittimare la misura cautelare se ricostruiscono un quadro logico e coerente.
  • Il semplice esercizio della facoltà di non rispondere non è automaticamente decisivo, ma il comportamento complessivo dell'indagato (es. uso di strumenti per eludere intercettazioni) può concorrere alla valutazione della sua pericolosità.
  • L'incensuratezza e il decorso del tempo non sono di per sé determinanti: se emergono elementi concreti di "professionalità" nella commissione del reato e rischio di reiterazione, le esigenze cautelari possono comunque sussistere.
  • La non adeguatezza di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può essere motivata dal rischio che tali misure non impediscano contatti con l'ambiente criminale o la possibilità di commettere il reato in ambito domestico.
  • Per impugnare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare occorre dimostrare incongruenze logiche, omissioni rilevanti o errori di diritto nella ricostruzione fattuale, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli stessi elementi.

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