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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02196/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, per violazione dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. e travisamento della prova, dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. I motivi censuravano in dettaglio: a) la valutazione della partecipazione all'associazione mafiosa (capo Al) fondata in gran parte sulle propalazioni del collaboratore di giustizia Agresta Domenico, ritenute generiche, prive di riscontri e affette da palese inattendibilità (errore su fatto decisivo: morte della suocera); b) l'ipotesi di estorsione aggravata (capo A9) basata su un'unica intercettazione del 29/9/2021 e su una presunta omessa considerazione di una dichiarazione (mail) della presunta persona offesa che ne avrebbe negato i rapporti commerciali; c) la contestazione di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B1) sostenuta dal Tribunale come conseguenza del ruolo di "trait d'union" attribuito all'Agresta, che la difesa ricondusse invece a normali rapporti amicali/professionali e a valutazioni parcellizzate delle intercettazioni. Sono stati poi prodotti motivi nuovi reiteranti e precisando i limiti di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore, nonché eccependo l'inammissibilità o la carenza probatoria della documentazione prodotta tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il giudice ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita una rivalutazione di merito delle prove o delle intercettazioni se non quando emerga un effettivo travisamento della prova o una manifesta contraddittorietà interna al provvedimento. Molte censure della difesa sono state considerate tentativi di riconsiderare il materiale probatorio; altre sono state ritenute generiche o prive di autosufficienza (es.: assenza del documento citato agli atti, dichiarazione non sottoscritta). Quanto al contributo del collaboratore, la Corte ha ritenuto che eventuali imprecisioni non avessero tale peso da compromettere l'insieme probatorio, posto che il Tribunale aveva fondato la decisione soprattutto sulle intercettazioni e sulle risultanze investigative obiettive che delineavano un ruolo funzionale e ripetuto dell'Agresta nell'ambito del sodalizio. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata confermata, il ricorrente condannato alle spese processuali e la misura cautelare confermata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    «violazione di legge sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., che si traduce nell'assoluta carenza e nella manifesta illogicità della motivazione»

    La Corte ha richiamato le regole che limitano il sindacato di legittimità sulla motivazione: il ricorso deve specificare natura e contenuto del vizio e non può riproporre una rivalutazione di merito; il travisamento della prova deve essere specifico e decisivo.

  • art. 273, cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento per la valutazione della gravità indiziaria e per contestare un presunto travisamento delle prove; la Corte ha sottolineato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito salvo travisamento palese e decisivo.

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione mafiosa; è stata applicata per qualificare la fattispecie Al e per valutare il concetto di appartenenza e di ruolo funzionale all'interno del sodalizio.

  • art. 73, d.P.R. 309/1990

    Norma relativa ai reati connessi agli stupefacenti; utilizzata per la contestazione del capo B1 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla necessità di riscontri esterni per le dichiarazioni del collaboratore; la Corte ha ricordato che la ricerca di riscontri deve comunque rispettare i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 391-bis e ss., cod. proc. pen.

    Norme sulle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e sulla loro idoneità probatoria: la Corte ha rilevato che la documentazione prodotta (mail) era priva dei requisiti formali e, pertanto, non poteva essere considerata idonea a scalfire il quadro indiziario.

  • art. 125, cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte che distingue la carenza di motivazione formale dalla mancanza sostanziale dei passaggi logici richiesti; la Corte ha precisato cosa costituisce effettiva carenza motivazionale.

  • art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'onere di specificità del ricorso sulla natura del vizio di motivazione; il ricorrente deve permettere al giudice di esercitare il controllo.

  • art. 309, cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione all'udienza camerale: la Corte ha valutato la rilevanza di atti prodotti in tale sede e la loro idoneità probatoria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non reinquadra i fatti né rilegge le prove: il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a verificare la coerenza logico-argomentativa e l'eventuale travisamento della prova, non a riformare valutazioni di merito.
  • Per censurare la motivazione occorre indicare in modo specifico e autosufficiente la natura del vizio (contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza) e dimostrare l'essenzialità della sua incidenza sull'intero ragionamento motivazionale.
  • Le interpretazioni delle intercettazioni e l'attribuzione di significati criptici sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e sottratte al sindacato di cassazione, salvo provi un travisamento decisivo e incontestabile.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere utilizzate per la formazione del giudizio cautelare anche se contengono parti imprecise, purché l'insieme delle emergenze investigative presenti riscontri e permetta una valutazione complessiva della attendibilità.
  • Documenti privi dei requisiti formali (es. mail non sottoscritta, non datata o incerta provenienza) hanno scarso o nullo valore probatorio e la loro semplice produzione tardiva non obbliga il giudice a riformare il giudizio cautelare.
  • La singola partecipazione a un episodio delittuoso non è di per sé sufficiente a provare l'appartenenza mafiosa; tuttavia la valutazione sistematica di contatti ripetuti, ruolo di intermediario e collaborazione nelle dinamiche criminali può fondare, anche in sede cautelare, il giudizio di gravità indiziaria.

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