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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02083/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: 1) violazione di norme penali e procedurali e carenza di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lottizzazione abusiva (capo A), lamentando che il giudice del rinvio non abbia svolto una verifica analitica né adottato una motivazione rafforzata rispetto alla precedente assoluzione della Corte di appello; 2) violazione del divieto di reformatio in peius e carenza di motivazione, perché il giudice del rinvio non ha tenuto conto della precedente sentenza di appello (11/11/2021) che aveva assolto l'imputato per talune condotte ricomprese nei capi B), C) e D) e che aveva determinato una riduzione della pena, così omettendo di rideterminare la pena in conformità a quelle statuizioni irrevocabili; 3) carenza di motivazione in relazione alla mancata valutazione di nuova documentazione (nuovo Piano Paesaggistico Regionale, nuovo PRG del Comune di Realmonte e attestazione urbanistica del 23/07/2025) che potrebbe legittimare ex post la lottizzazione e rendere incompatibile la confisca disposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa, imprudenza e negligenza) nel reato di lottizzazione abusiva contestato al capo A) e mantenendo dunque la condanna di primo grado per quel capo. Tuttavia ha accolto i secondi e terzi motivi: annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi B), C) e D) e al provvedimento di confisca, disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio non abbia considerato adeguatamente la definitiva portata delle statuizioni penali favorevoli già intervenute nel precedente giudizio d'appello (implicanti ridimensionamento delle condotte e della pena) e non abbia valutato la documentazione amministrativa sopravvenuta che potrebbe incidere sulla legittimità della confisca (possibile conformazione postuma della lottizzazione agli strumenti urbanistici). La pronuncia dispone che il giudice del rinvio valuti tali profili e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai concorsi di reato; la Corte lo utilizza per definire la compresenza di più fattispecie nei medesimi fatti

  • art. 30 cod. pen.

    Riferito in tema di responsabilità penale dell'ente o di soggetti partecipanti; la Corte considera l'elemento soggettivo richiesto per la lottizzazione abusiva

  • art. 44, comma 1, lett. c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Norma che definisce la lottizzazione abusiva: la Corte ha esaminato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (colpa, imprudenza, negligenza) ai fini della configurabilità del reato contestato al capo A)

  • art. 81, commi 1 e 2 cod. pen.

    Richiamato in rapporto al concorso di persone e alla determinazione della responsabilità penale, considerato nella ricostruzione delle condotte congiunte

  • art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Normativa sul vincolo paesaggistico richiamata per evidenziare vincoli che gravavano sulle aree lottizzate e che hanno inciso sulla valutazione della colpa dell'imputato

  • art. 734 cod. pen.

    Norma relativa a delitti concernenti l'attività edilizia; citata fra le imputazioni per specifiche condotte

  • art. 5 e art. 43 cod. pen.

    Richiamati nel contesto delle doglianze sull'elemento soggettivo e sulla responsabilità penale; la Corte valuta la colpa in termini di imprudenza e negligenza del soggetto qualificato

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del giudice del rinvio: la Corte ha ritenuto che la motivazione debba rispondere al mandato della sentenza rescindente

  • art. 597, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al divieto di 'reformatio in peius' e alla necessità di rispettare le statuizioni irrevocabili intervenute nei precedenti gradi di giudizio; la Corte ha annullato per mancata considerazione delle pronunce favorevoli all'imputato

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla confisca; la Corte ha evidenziato l'obbligo di valutare gli effetti di atti amministrativi sopravvenuti sulla compatibilità del provvedimento di confisca

Massime di principio

  • Quando la Suprema Corte annulla e rinvia per nuovo giudizio, il giudice del rinvio è tenuto a eseguire puntualmente il mandato della Cassazione e a motivare analiticamente le ragioni che giustificano una diversa valutazione rispetto alla precedente pronuncia, specie se questa aveva assolto l'imputato su profili rilevanti.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo nella lottizzazione abusiva può essere ricostruita anche in termini di colpa (imprudenza/negligenza) per un soggetto qualificato (es. legale rappresentante): il giudice deve indicare le cautele specifiche che l'agente avrebbe dovuto adottare e come queste siano state violate.
  • Il divieto di reformatio in peius impone al giudice del rinvio di rispettare le statuizioni irrevocabili favorevoli all'imputato emerse nei precedenti gradi; la mancata considerazione di tali statuizioni che incidono sulla pena comporta annullamento e rinvio.
  • Novità amministrative o atti di pianificazione sopravvenuti possono incidere esclusivamente sul provvedimento di confisca: l'autorizzazione o l'approvazione postuma non estingue il reato di lottizzazione abusiva ma può impedire la confisca se dimostrano la conformità ex post della lottizzazione agli strumenti urbanistici.
  • In situazioni analoghe è essenziale che la difesa depositi tempestivamente ogni documentazione amministrativa sopravvenuta e che il giudice di merito la valuti espressamente, motivando l'eventuale compatibilità o incompatibilità con misure patrimoniali come la confisca.

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