Cassazione Penale, Sentenza n. 02154/2026 del 20/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello deducendo: 1) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 641 c.p.; 2) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per non aver riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per la mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nei confronti di Salvatore Nastasi. Successivamente la difesa ha depositato memoria attestante la remissione di querela da parte della persona offesa per integrale risarcimento, con accettazione da parte degli imputati tramite procura speciale.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto che il delitto previsto dall'art. 641 c.p. è procedibile soltanto a querela e che è pertanto estinto per remissione di querela; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Non sono ricorrenti i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., in quanto non emerge "evidenza di innocenza". Le spese processuali sono state poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.; gli imputati sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
Il reato richiamato è procedibile solo su querela della persona offesa; la remissione di querela determina l'estinzione del reato e ha portato all'annullamento della sentenza impugnata
art. 131-bis cod. pen.
La mancata applicazione della causa di non punibilità è stata dedotta dai ricorrenti, ma la Corte non l'ha ritenuta decisiva in presenza della remissione di querela che ha estinto il reato; l'art. 131-bis richiede requisiti specifici non sostituibili alla remissione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma sul proscioglimento per evidente innocenza non è applicabile perché dalla sentenza impugnata non emergeva l'evidenza di innocenza necessaria per disporre un proscioglimento ex art. 129(2)
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
In difetto di diversa pattuizione, le spese processuali vanno poste a carico dei querelati; la Corte ha quindi imposto agli imputati il pagamento delle spese processuali nonostante l'annullamento per estinzione del reato
Massime di principio
- La remissione di querela estingue il reato quando si tratta di illeciti procedibili a querela: se adeguatamente documentata e accettata, può determinare l'annullamento della condanna anche in sede di Cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione di querela è distinta dal proscioglimento per evidente innocenza: l'annullamento per estinzione non implica riconoscimento di innocenza dell'imputato.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. ha requisiti autonomi e non viene automaticamente riconosciuta in presenza di remissione di querela; va valutata separatamente se dedotta.
- La remissione di querela non esclude la possibilità che le spese processuali siano poste a carico degli imputati se la legge o la sentenza lo prevedono (art. 340 c.p.p.), salvo diversa pattuizione.
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) se il reato è procedibile a querela esclusiva; b) la data e la forma della remissione di querela e l'accettazione da parte dell'imputato; c) se sussistono i presupposti per un proscioglimento per evidente innocenza o per altre cause di non punibilità; d) l'eventuale responsabilità per le spese processuali.
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