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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02131/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di ricettazione è estinto per prescrizione. Decisione fondata sulla determinazione del momento consumativo in applicazione del favor rei e sulla esclusione di una recidiva qualificata per mancata specificazione nell'imputazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania; contestato il reato di ricettazione. La Corte ha ritenuto il reato estinto per intervenuta prescrizione: in mancanza di prova della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo va individuato, per il principio del favor rei, in prossimità della data del reato presupposto (qui individuata nel 22/03/2012). La recidiva era indicata genericamente come "recidiva ex art. 99 cod. pen.", senza specificazione della tipologia; ciò consente solo di considerare la recidiva semplice, che non incide sul termine di prescrizione. Avendo come dies a quo il 22/03/2012 e nessuna causa di sospensione, la prescrizione è intervenuta il 21/03/2022, antecedente alla sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    recidiva ex art. 99 cod. pen.

    La recidiva è una circostanza aggravante che deve essere contestata puntualmente nella sua tipologia; la dizione generica non permette di ritenere una recidiva diversa e più grave rispetto alla recidiva semplice

  • Principio del "favor rei" (giurisprudenza)

    Sez. 2, n. 44322 del 15.10.2021, Ceglia, Rv. 282307

    Se manca prova certa della data di acquisizione del bene per il reato di ricettazione, il momento consumativo va individuato, in applicazione del favor rei, in prossimità della data della commissione del reato presupposto

  • Giurisprudenza sulla specificazione della recidiva

    Sez. 5 n. 21866 del 13.3.2025, Zavagli, Rv. 288293; Sez. 5, n. 50510 del 20/09/2018, La Cava Rv. 274446; Sez. 3, n. 43795 del 01/12/2016 (dep.2017), Bencandato, Rv. 270843

    La giurisprudenza afferma che la recidiva, quale circostanza aggravante, deve essere indicata con precisione; la mera indicazione "recidiva ex art. 99 cod. pen." esclude che il giudice possa ritenere una tipologia di recidiva più grave

Massime di principio

  • Quando manca prova della data di acquisizione del bene nella ricettazione, va applicato il principio del favor rei e il dies a quo si collega in prossimità della data del reato presupposto
  • La recidiva deve essere espressamente e puntualmente contestata nella sua tipologia: una dizione generica limita il riconoscimento alla recidiva semplice
  • La recidiva semplice non altera il termine di prescrizione applicabile al reato
  • Per verificare l'intervenuta prescrizione è essenziale determinare correttamente il dies a quo e controllare l'eventuale presenza di cause di sospensione o interruzione
  • Se la prescrizione è già intervenuta prima della pronuncia di primo grado, il giudice superiore può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato
  • In fase di imputazione l'accusa deve qualificare chiaramente le circostanze aggravanti se intende far valere effetti sulla pena o sulla prescrizione

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