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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02166/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Modena che aveva condannato Enojwor per violazione del foglio di via obbligatorio. Il ricorrente deduceva: (i) nullità della sentenza per erronea dichiarazione di assenza dell'imputato (ordinanza del 13/12/2024), lamentando che la notifica del decreto di citazione era stata eseguita al difensore domiciliatario senza prova di contatti con l'imputato, e che il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato il 25/11/2024; (ii) violazione dell'art. 76, comma 3, d.lg. 6/9/2011, n.159, perché nel decreto del questore sarebbe mancato l'ordine di rientro nel luogo di residenza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., perché proposto da un difensore nominato in sostituzione del difensore d'ufficio in favore dell'imputato assente, privo del specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La Corte ha richiamato ampia giurisprudenza secondo cui gli oneri formali di cui all'art. 581, comma 1-quater, si applicano anche al ricorso per cassazione che contestasse la dichiarazione di assenza. Per tale motivo non è stato esaminato il merito della doglianza relativa all'art. 76 d.lg. 159/2011. Conseguentemente, Enojwor è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento dell'inammissibilità del ricorso: il mezzo di impugnazione proposto da difensore privo dei prescritti oneri formali è inammissibile.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    "specifico mandato ad impugnare"

    Richiede, a pena di inammissibilità per le impugnazioni proposte dall'ufficio, il rilascio dopo la sentenza di un mandato specifico contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato; la Corte ritiene che tale onere si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di assenza.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza; la Corte ha valutato il sistema normativo nel suo complesso per stabilire l'applicabilità degli oneri formali alle impugnazioni dell'assente.

  • art. 76, comma 3, d.lg. 6 settembre 2011, n.159

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la legittimità del provvedimento del questore (mancanza dell'ordine di rientro). La Corte non ha esaminato il merito della doglianza a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 175, cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio restitutorio: l'imputato giudicato in assenza può essere restituito nel termine per proporre impugnazione se prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.

  • art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Previsione di nullità da far valere in appello a tutela dell'imputato assente; citata nel quadro dei rimedi posti a protezione dell'assente.

  • art. 623, comma 1, lett. b-bis, cod. proc. pen.

    Previsione di nullità in sede di legittimità a protezione dell'imputato assente; richiamata tra i rimedi disponibili.

  • art. 586, cod. proc. pen.

    Disciplina l'impugnabilità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza unitamente alla sentenza; la Corte osserva che l'impugnazione dell'ordinanza è subordinata alle stesse forme e mezzi previsti per l'impugnazione della sentenza.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (c.d. riforma Cartabia)

    Ha introdotto la nuova disciplina sulle impugnazioni e sugli oneri formali (art. 581 comma 1-quater), orientata a garantire la partecipazione consapevole dell'imputato e a prevenire impugnazioni operate a sua insaputa.

  • legge Nordio n.114/2024

    Intervento normativo citato per spiegare la diversa disciplina relativa al difensore di fiducia, che induce la presunzione di effettivo rapporto con l'imputato e giustifica l'eccezione per il difensore di fiducia rispetto agli oneri del difensore d'ufficio.

  • Direttiva 2016/343/UE, art. 8, comma 4

    Richiamata per spiegare che il diritto UE ammette che il rimedio per la mancata conoscenza del processo possa essere esercitato anche dopo l'irrevocabilità della sentenza.

Massime di principio

  • Se un imputato è stato giudicato in assenza, qualsiasi impugnazione proposta da un difensore nominato d'ufficio sostituto richiede il specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità (art. 581, comma 1-quater c.p.p.).
  • L'onere formale di cui all'art. 581, comma 1-quater, si applica anche al ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di assenza: senza il mandato post-sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La mancata osservanza degli oneri processuali può comportare non solo l'inammissibilità del gravame, ma anche la condanna alle spese processuali e, se non esclusa colpa, una sanzione pecuniaria (es. Cassa delle ammende).
  • Esistono rimedi restitutori (es. art. 175 c.p.p., nullità in appello e in cassazione previste dalle norme successive alla riforma) che consentono all'imputato, se prova di non aver avuto conoscenza del processo senza sua colpa, di ottenere la riapertura dei termini o altro ristoro; tuttavia tali rimedi non valgono a evitare l'inammissibilità dell'impugnazione priva dei formali requisiti.
  • In situazioni in cui si intende contestare la legittimità della declaratoria di assenza, è preferibile per il difensore acquisire e allegare il mandato specifico rilasciato dall'imputato dopo la sentenza con la dichiarazione/elezione di domicilio, oppure procedere mediante i rimedi restitutori una volta dimostrata l'ignoranza del processo.
  • Quando si contesta anche il merito (per esempio la mancanza di un prescritto ordine amministrativo), tale questione potrebbe rimanere inedita se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per vizi formali; pertanto, è importante curare preliminarmente la regolarità formale dell'impugnazione.

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