Cassazione Penale, Sentenza n. 35153/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 10/11/2023, con cui l'imputato era stato condannato per plurimi reati di evasione. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. (nella formulazione previgente alla L. n.114/2024) e falsa valutazione del contenuto della procura speciale e del mandato: l'appello era stato proposto il 18/03/2024 (prima della L. n.114/2024) ed era stato allegato un mandato/procura speciale rilasciata il 21/12/2023, contenente anche l'elezione di domicilio presso il difensore e la volontà di impugnare la sentenza, motivo per cui la Corte di appello non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità per genericità della procura.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il prosieguo del procedimento. La Cassazione ha ritenuto che, posto che la difesa aveva chiesto il rito abbreviato munita di procura speciale, l'imputato deve considerarsi "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p., con la conseguenza che la disciplina restrittiva di cui all'art. 581, comma 1-quater (previgente) non trova applicazione; inoltre la Corte ha privilegiato un'interpretazione sostanzialistica che valorizza la volontà effettiva dell'imputato (elezione di domicilio, continuità del difensore, firma e data) rispetto a formalismi sul contenuto della procura.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (testo previgente alla L. n.114/2024)
La Corte ha ritenuto che la disposizione, che imponeva un mandato specifico per le impugnazioni dell'imputato giudicato in assenza, non sia applicabile quando la definizione con rito abbreviato è stata richiesta dal difensore munito di procura speciale: in tale ipotesi l'imputato si ritiene presente ex art. 420, comma 2-ter c.p.p. e non possono sussistere dubbi sulla sua volontà di impugnare.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
La procura speciale rilasciata al difensore per la richiesta del rito abbreviato fa ritenere l'imputato "presente" per gli effetti processuali, assicurando la conoscenza del procedimento e l'assenza di incertezza circa la volontà di impugnare.
Legge n. 114 del 9 agosto 2024
Ha modificato l'art. 581 c.p.p. circoscrivendone l'applicazione (tra l'altro) al difensore di ufficio; tuttavia le impugnazioni proposte prima della sua entrata in vigore vanno giudicate secondo il previgente testo (principio "tempus regit actum").
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza in relazione al contesto normativo che disciplina gli adempimenti per le impugnazioni dopo procedimenti svolti in assenza; la Corte invita a non interpretare tali adempimenti in modo eccessivamente formalistico quando dalla procura speciale emerge chiaramente la volontà dell'imputato.
Richiami giurisprudenziali (Sezioni Unite e altre sezioni)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sentenza 24/10/2024, De Felice, e sentenza n.13808/2025) e altre pronunce per confermare l'orientamento secondo cui la presenza della procura speciale per il rito abbreviato esclude l'applicazione delle cautele previste per l'imputato formalmente contumace e impone un'interpretazione sostanziale della normativa sulle impugnazioni.
Massime di principio
- Se l'imputato ha conferito procura speciale al difensore per chiedere il rito abbreviato, l'imputato si considera presente ai fini processuali (art. 420, comma 2-ter c.p.p.) e non si applicano le stesse restrizioni imposte per l'imputato contumace dal previgente art. 581, comma 1-quater.
- Per le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore di una norma sopravvenuta si applica il principio "tempus regit actum": valutare la regola vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.
- Il giudice deve privilegiare un'interpretazione sostanziale delle forme di procura/mandato: la continuità del difensore, l'elezione di domicilio e la data/firma apposta dopo la sentenza sono elementi probatori della volontà dell'imputato di impugnare.
- Quando il difensore di fiducia ha assistito il cliente sin dal primo grado e riceve conferma della procura/elezione di domicilio, i dubbi formali sul contenuto della procura non dovrebbero portare all'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per evitare contestazioni formali, è comunque consigliabile che il mandato/ procura speciale contenga espressa indicazione del potere di impugnare la specifica sentenza (autorità emittente, data) e l'elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia quando richiesto dalla legge vigente.
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