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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25804/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto la continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili, rideterminando la pena complessiva in anni cinque di reclusione ed euro 1.000 di multa. Con un unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e degli artt. 671, 125 e 178 c.p.p., lamentando: a) che l'aumento per i reati satellite era stato quantificato in misura irragionevole e sproporzionata, specie perché i fatti oggetto della sentenza del 28 novembre 2022 avevano comportato in cognizione una pena complessiva non molto distante dall'aumento applicato in executivis; b) che il giudice non aveva adeguatamente considerato il precedente giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; c) che vi era un errore di calcolo nella pena finale, poiché dalla pena base e dagli aumenti indicati si sarebbe dovuti giungere a una pena complessiva inferiore a quella fissata nell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla motivazione sugli aumenti di pena, richiamando il principio per cui, nella determinazione della pena in executivis per continuazione, il giudice deve motivare in modo proporzionato all'entità degli aumenti e dare conto del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.; nel caso concreto, la motivazione sull'entità degli aumenti era considerata sufficiente, valorizzando ruolo, condotta e proclività a delinquere. Ha invece accolto la censura sull'errore di calcolo finale della pena: ricostruendo gli aumenti indicati, la pena complessiva corretta risultava pari ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 1.100 di multa, e non ad anni cinque di reclusione. Per questo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena nella misura corretta, e ha rigettato il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale parametro per la determinazione della pena in caso di continuazione e per verificare il rispetto dei limiti del cumulo giuridico, evitando un surrettizio cumulo materiale

  • art. 133 c.p.

    evocato dal ricorrente come parametro di censura sulla dosimetria della pena

  • art. 671 c.p.p.

    norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

  • art. 125 c.p.p.

    dedotto dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione del provvedimento

  • art. 178 c.p.p.

    dedotto dal ricorrente come norma processuale violata

  • art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p.

    utilizzato per annullare senza rinvio l'ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena

  • art. 628 c.p.

    indicato come reato più grave assunto a pena base

  • art. 605 c.p.

    indicato come uno dei reati considerati nella continuazione interna della sentenza base

  • art. 648 c.p.

    indicato come uno dei reati satellite oggetto di aumento per continuazione

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973

    indicato come ulteriore reato satellite oggetto di aumento per continuazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, dando conto in motivazione del criterio seguito.
  • L'obbligo motivazionale sui singoli aumenti di pena è proporzionato alla loro entità: quanto più l'aumento è significativo o appare sproporzionato, tanto più è necessaria una motivazione specifica e autonoma.
  • È sufficiente una motivazione sintetica quando gli aumenti per i reati satellite sono contenuti, purché consenta comunque di verificare il rispetto dei principi di proporzione e dei limiti del cumulo giuridico.
  • In sede di controllo sulla pena in continuazione, la Corte può correggere direttamente l'errore di calcolo senza rinvio quando l'ordinanza contenga tutti gli elementi per la rideterminazione della pena corretta.
  • La deduzione di sproporzione della pena deve confrontarsi con la pena base e con la struttura complessiva del calcolo: la mera vicinanza tra l'aumento applicato in executivis e la pena irrogata in cognizione non è di per sé sufficiente a fondare il vizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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