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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33330/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1998, fondato su processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un imprenditore l'omessa contabilizzazione di ricavi e l'utilizzo in dichiarazione di fatture di acquisto riferite a operazioni mai avvenute, recuperando maggiori imposte dirette e IVA per costi fittizi. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame erariale. Contro tale decisione il contribuente proponeva revocazione deducendo errore di fatto, assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente percepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e degli altri atti, e avesse perciò ritenuto, in modo erroneo, non assolto l'onere probatorio a suo carico. Dichiarata inammissibile la revocazione, il contribuente ricorreva per cassazione con un solo motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma sostanzialmente diretto a criticare la valutazione delle prove e la lettura della CTU, sostenendo che vi fosse stato un errore di percezione o comunque una errata valutazione delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura non denunciasse un vero omesso esame di un fatto decisivo, ma mirasse a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza del giudizio della Commissione tributaria regionale sulla non configurabilità di un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché l'asserita erronea lettura della CTU e delle risultanze istruttorie integra, al più, un errore di giudizio o di valutazione, non un errore di fatto revocatorio. La Corte ha anche escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente o inferiore al minimo costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivisitazione del merito o della valutazione delle prove; è ammissibile solo la denuncia del vero omesso esame di un fatto decisivo nei limiti oggi consentiti dalla norma.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto emergente dagli atti, non essendo configurabile quando si contesti l'apprezzamento o la valutazione delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o risulta perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, può darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice suppone come esistente un fatto decisivamente escluso dagli atti o viceversa, mentre non ricorre quando si contesti l'errata lettura, valutazione o ponderazione delle prove.
  • La critica alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio o delle altre risultanze istruttorie non può essere veicolata mediante revocazione, ma semmai attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione consentiti dall'ordinamento.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in una richiesta di nuova delibazione del merito, essendo sindacabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti normativamente ammessi.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente, oppure presenti anomalia motivazionale al di sotto del minimo costituzionale; l'insoddisfazione per la ricostruzione del fatto non basta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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