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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34759/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non fossero specifiche né effettivamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 8 gennaio 2025, che li aveva condannati per il reato di falsa testimonianza. Dai passaggi riportati emerge che i ricorsi contestavano l'affermazione di responsabilità penale, ma le doglianze sono state ritenute formulate in modo generico: si sarebbero limitate a mere enunciazioni, senza confrontarsi con la motivazione della decisione di merito, considerata dalla Corte di appello puntuale e logica, né con specifiche richieste corredate da adeguate ragioni di diritto e dati di fatto.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Disposizione incriminatrice indicata come base della condanna confermata in appello; la Suprema Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma che sorregge la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a formule generiche o a mere enunciazioni di dissenso rispetto alla decisione di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.
  • Le censure in cassazione devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a fondamento della richiesta, non essendo sufficiente contestare in termini apodittici l'affermazione di responsabilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianzaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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