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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33926/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le società impugnavano in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’erario contro l’annullamento di una cartella di pagamento relativa al mancato versamento dell’imposta di registro. Il ricorso era articolato in sette motivi, ma dalla pronuncia non emerge il loro contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti depositavano memoria chiedendo la declaratoria di estinzione, rappresentando che la controversia relativa all’avviso di accertamento presupposto della cartella era stata definita in via agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, con produzione della relativa documentazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia presupposta e ha dichiarato cessata la materia del contendere, conseguentemente estinguendo il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. È stato anche precisato che, essendo stata pronunciata l’estinzione, non trovava applicazione il contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, previsto solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.L. 119/2018

    la definizione agevolata della controversia presupposta ha determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché opera solo in caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • Quando la controversia presupposta rispetto all’atto impugnato viene definita in via agevolata dalle parti, il giudizio pendente sul provvedimento consequenziale può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, soprattutto in presenza di una definizione negoziale o agevolata della pretesa tributaria.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili non è dovuto quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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