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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19492/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva dichiarato il non doversi procedere per uno dei capi di imputazione e aveva confermato la responsabilità per furto aggravato e insolvenza fraudolenta. Con il primo motivo deduceva violazione di legge sulla configurabilità del furto, sostenendo l'assenza dell'elemento della sottrazione perché il bene sarebbe stato consegnato con la collaborazione della persona offesa. Con il secondo motivo censurava la mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., lamentando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente spiegato il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, in tema di furto, la sottrazione sussiste anche quando l'agente ottenga la consegna del bene con la collaborazione della vittima, se tale collaborazione deriva da errore o inganno e non da una libera e consapevole volontà dispositiva. Ha ritenuto non deducibile il secondo motivo in cassazione perché costituiva mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, prive di specificità e di effettiva critica argomentativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Richiamato quale attenuante speciale del danno di particolare tenuità, la cui mancata applicazione è stata contestata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché generica e reiterativa.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel delitto di furto, l'elemento della sottrazione può sussistere anche quando il bene sia materialmente consegnato dalla persona offesa, purché la consegna sia determinata da errore o inganno e non da una volontà dispositiva libera e consapevole.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure sulla motivazione che si limitino a riprodurre pedissequamente i motivi già prospettati in appello e già confutati dal giudice di merito: tali doglianze difettano di specificità e si risolvono in motivi apparenti.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata; in mancanza, la riproposizione delle medesime doglianze comporta l'inammissibilità del gravame.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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