Cassazione Penale, Sentenza n. 26339/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza d'appello che, riformando solo il trattamento sanzionatorio rispetto alla condanna di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per tentato furto aggravato e ricettazione. Con i primi due motivi deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a violazione di legge processuale (artt. 63 e 350 c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato le sue dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di convalida: egli non avrebbe ammesso il fatto, ma si sarebbe limitato a richiamare quanto prima dichiarato alla polizia giudiziaria; tali dichiarazioni, rese senza le garanzie difensive previste, sarebbero state inutilizzabili per inutilizzabilità patologica. Con il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e dell'attenuante speciale prevista per la ricettazione di lieve entità. Con il quarto motivo deduceva difetto di motivazione sulla recidiva reiterata, lamentando che la sentenza d'appello non avesse affrontato uno specifico motivo di gravame sul punto, nonostante la recidiva fosse stata posta in equivalenza con le attenuanti generiche nel calcolo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: ha affermato che le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, verbalizzate e sottoscritte, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato; inoltre, il richiamo esplicito fatto dall'imputato in sede di convalida alle dichiarazioni già rese rendeva tali dichiarazioni ulteriormente valutabili. Da esse e dalle circostanze concrete del caso la Corte d'appello aveva tratto in modo logico la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del motociclo, elemento della ricettazione. Ha poi rilevato che la doglianza sulle attenuanti era reiterativa e già disattesa in appello con motivazione corretta. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna valutazione sulla recidiva reiterata, nonostante lo specifico motivo di appello e l'incidenza della stessa sul trattamento sanzionatorio. Ne è derivato l'annullamento della sentenza limitatamente alla statuizione sulla recidiva e alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio su tali punti; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le garanzie difensive previste per la persona sottoposta alle indagini
la polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona sottoposta alle indagini; tali dichiarazioni sono utilizzabili in dibattimento per le contestazioni e, nel giudizio abbreviato, sono valutabili a fini di prova
richiamato per confermare l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee ai fini delle contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale
invocato per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, doglianza ritenuta infondata
invocato per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata della ricettazione di particolare tenuità, doglianza ritenuta infondata
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, poiché l'inutilizzabilità prevista dall'art. 350, comma 7, c.p.p. opera solo in dibattimento.
- Le dichiarazioni spontanee verbalizzate e sottoscritte dall'indagato possono essere ulteriormente valorizzate quando lo stesso, in sede di convalida, si richiami espressamente ad esse, assumendo così rilievo assimilabile a dichiarazioni rese in interrogatorio.
- La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta non solo dalle ammissioni dell'imputato, ma anche da circostanze oggettive del caso concreto logicamente valutate dal giudice di merito.
- È manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre in cassazione una diversa lettura del fatto già disattesa in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La mancata motivazione su uno specifico motivo di appello relativo alla recidiva integra vizio rilevante quando la recidiva incide sul bilanciamento delle circostanze e quindi sul trattamento sanzionatorio; in tal caso è necessario un nuovo giudizio sul punto.
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