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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36354/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 12 marzo 2026, si era dichiarato incompetente sull’istanza di un condannato, diretta a ottenere la liberazione anticipata per i periodi trascorsi eseguendo la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disposta dal Tribunale di Firenze con sentenza dell’8 febbraio 2023, e aveva trasmesso gli atti al Tribunale. Quest’ultimo si era a sua volta dichiarato incompetente in favore del Magistrato di sorveglianza, sollevando conflitto negativo davanti alla Cassazione. Il conflitto riguardava l’individuazione del giudice competente a decidere sulla liberazione anticipata quando la pena detentiva è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore generale aveva chiesto di dichiarare competente il Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto, ravvisando una stasi processuale dovuta al rifiuto di entrambi i giudici di conoscere della stessa istanza. Ha dichiarato competente il Magistrato di sorveglianza di Firenze e disposto la trasmissione degli atti a tale ufficio. La decisione si fonda sul dato testuale dell’art. 69-bis, commi 4 e 5, ord. pen., che attribuisce al magistrato di sorveglianza la decisione sul riconoscimento della liberazione anticipata e prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza. Le esigenze sistematiche prospettate a favore della concentrazione della competenza nel giudice dell’esecuzione non possono prevalere sul testo normativo.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.p.

    Il conflitto è ammissibile, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.

    Il conflitto negativo di competenza è ammissibile quando il rifiuto di entrambi i giudici di decidere sul medesimo procedimento determina una stasi processuale che richiede l’intervento risolutivo della Corte.

  • art. 54 ord. pen.

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    La liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, secondo il combinato disposto delle norme richiamate.

  • art. 69-bis, comma 4, ord. pen.

    L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza»

    La competenza a concedere o negare il riconoscimento della liberazione anticipata spetta al Magistrato di sorveglianza, anche quando la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

  • art. 69-bis, comma 5, ord. pen.

    al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio»

    Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è reclamabile al tribunale di sorveglianza territorialmente competente entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione.

  • art. 57 l. n. 689/1981

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    La norma concorre, insieme alle disposizioni richiamate, a fondare l’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 76 l. n. 689/1981

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    La disposizione è richiamata, in combinato disposto con le altre norme indicate, quale fondamento dell’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

  • art. 47, comma 12-bis, ord. pen.

    Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. n. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 Ord. pen.

    La disposizione è richiamata, in combinato disposto con le altre norme indicate, quale fondamento dell’applicabilità della liberazione anticipata alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Massime di principio

  • La liberazione anticipata può essere riconosciuta anche al condannato che stia eseguendo la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
  • La competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata relativa a una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità spetta funzionalmente al Magistrato di sorveglianza; la previsione testuale dell’art. 69-bis ord. pen. non può essere superata da argomenti sistematici favorevoli alla concentrazione della competenza nel giudice dell’esecuzione.
  • Il conflitto negativo di competenza è ammissibile quando due giudici rifiutano formalmente di conoscere del medesimo procedimento e tale contrapposizione determina una stasi processuale non altrimenti superabile.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataCompetenza
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

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