Cassazione Civile, Ordinanza n. 18247/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la riduzione della TARES riconosciuta al contribuente per asserita mancata o irregolare raccolta differenziata dei rifiuti. Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Con il primo motivo il Comune ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 14 e 20, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che la riduzione non poteva essere applicata in assenza del presupposto normativo costituito da una specifica dichiarazione dell'autorità competente di situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente derivante dall'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione processuale in relazione alla documentazione dell'azienda sanitaria, lamentando che la CTR vi avesse erroneamente ravvisato un attestato rischio sanitario, mentre tale dichiarazione formale non era mai stata resa, risultando gli atti riferiti ad ambiti territoriali e periodi diversi. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi perché investivano il medesimo fatto decisivo: la mancanza del provvedimento formale dell'autorità amministrativa competente idoneo a fondare la riduzione del tributo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi del Comune. Ha affermato che la TARES è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio da parte dell'utente, salvo riduzioni o agevolazioni che il contribuente ha l'onere di allegare e provare. Nel caso concreto, la CTR non aveva accertato il necessario presupposto formale della dichiarazione di pericolo per quella specifica zona e per quel periodo d'imposta, essendosi basata su elementi non provvedimentali o riferiti ad altri luoghi e ad altri periodi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Le censure sono state formulate come violazione di legge e vizi motivazionali/processuali, ma la Corte ha ricondotto entrambe al mancato accertamento del presupposto normativo della riduzione tributaria.
art. 1, commi 14 e 20, d.l. n. 201/2011
La riduzione della TARES presuppone una formale dichiarazione dell'autorità competente circa una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in relazione all'interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi.
art. 14, comma 20, d.l. n. 201/2011
È richiamato come norma che disciplina la riduzione del tributo in caso di disservizio con formale dichiarazione dell'autorità competente.
art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507 del 1993
È richiamato in via analogica/giurisprudenziale per ribadire che, quando il servizio di raccolta è istituito e attivato, la tassa resta dovuta ma può operare una riduzione solo in presenza dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Nei tributi connessi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la debenza del tributo non dipende dall'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo utente, ma dalla disponibilità dell'area produttiva di rifiuti e dall'organizzazione del servizio da parte dell'ente.
- Le riduzioni o agevolazioni del tributo costituiscono eccezioni rispetto alla regola di debenza e devono essere specificamente dedotte e provate dal contribuente che le invoca.
- La riduzione per disservizio richiede non qualsiasi inefficienza del servizio, ma il formale provvedimento dell'autorità competente che dichiari una situazione di danno o pericolo per persone o ambiente nella specifica zona e nel periodo interessato.
- Non è sufficiente, per dimostrare il presupposto della riduzione, il ricorso a elementi indiziari, cronache, fatti notori o documentazione sanitaria non avente natura provvedimentale o riferita ad aree/periodi diversi.
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