Cassazione Penale, Sentenza n. 32606/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione di una sentenza irrevocabile. La ricorrente deduceva: violazioni di norme sul condono edilizio (in particolare la L. 23/12/1994, n. 724 e altre norme collegate) e vizio di motivazione nella ritenuta artificiosa parcellizzazione dell'opera in tre unità; mancata valutazione di una memoria con cui si allegava che era stata eseguita una parziale autodemolizione (relativa al permesso n. 83) e che l'amministrazione comunale aveva attestato lo stato legittimo delle altre due unità (permessi nn. 81 e 82); violazione degli artt. 6 e 8 CEDU per pretesa lesione del diritto di proprietà e del diritto alla vita privata; richiamo al principio del "legittimo affidamento" rispetto ai titoli edilizi; invocazione della prescrizione dell'ordine di demolizione qualificato come sanzione penale (richiamo all'art. 173 c.p. e all'art. 7 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato la correttezza dell'orientamento della Corte di appello secondo cui, ai fini del condono edilizio ex L. n. 724/1994, l'edificio va considerato come complesso unitario e non è consentito il frazionamento artificioso per eludere il limite volumetrico (750 mc). Ha richiamato precedenti decisioni (compresa pronuncia di inammissibilità del 2017) e ha ritenuto che non fossero emersi elementi di novità giustificativi di riesame. Ha escluso che atti amministrativi o una parziale autodemolizione successiva possano sanare opere non sanabili ai sensi della normativa richiamata; ha confermato che l'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non di pena soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 7 CEDU. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; alla ricorrente sono state addebitate le spese e comminato il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Ai fini della sanabilità ex L. n. 724/1994 ogni edificio va considerato unitariamente; il frazionamento artificioso delle domande per eludere il limite volumetrico (es. 750 mc) è vietato e rende inammissibile la sanatoria.
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), art. 9-bis, comma 1-bis
La normativa edilizia richiede il rispetto dei requisiti temporali e volumetrici per la sanabilità; il richiamo non altera il principio che successivi atti amministrativi o demolizioni tardive non possono rimuovere l'irregolarità ai fini del condono, se non sussistono i presupposti di legge.
Normativa richiamata nel ricorso, senza che il Collegio abbia rilevato un'interpretazione che mutasse il quadro giuridico applicabile al caso concreto.
Legge 4 agosto 1955, n. 848
Richiamata in rapporto ai rimedi giurisdizionali e al quadro convenzionale; la Corte non ha ritenuto che l'uso di tali rimedi avesse comportato violazione dei diritti convenzionali invocati.
Articoli 6 e 8 CEDU
La Corte ha ritenuto che non sussista violazione del diritto al giusto processo e del diritto alla vita privata/familiare: l'interesse pubblico alla tutela del territorio e la condotta dell'interessata (lavori ripetutamente eseguiti nonostante sequestri e sentenza di condanna) giustificano la misura demolitoria.
L'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa reale e ripristinatoria, non rientra nella nozione di "pena" ai sensi della giurisprudenza CEDU; pertanto la censura sulla prescrizione non è accolta.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in punto di onere per la parte in caso di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha applicato la norma che impone il pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di condono edilizio ex L. n. 724/1994 l'intervento edilizio va valutato nell'unitarietà dell'edificio: il frazionamento artificioso delle domande per aggirare limiti volumetrici è inammissibile.
- Decisioni amministrative di apparente legittimazione (permessi di costruire non annullati) non cancellano l'illegittimità accertata giudizialmente se mancano i presupposti di legge per la sanatoria; il giudice dell'esecuzione valuta la legittimità del titolo concessorio e la legittimazione dei richiedenti.
- La demolizione disposta in esecuzione di sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, non di pena soggetta a prescrizione secondo la giurisprudenza consolidata.
- Il principio del legittimo affidamento può tutelare il cittadino solo se supportato da buona fede qualificata dell'amministrazione; l'affidamento non prevale sull'interesse pubblico alla tutela del territorio se l'operato della parte è stato consapevolmente illecito o fraudolento.
- Questioni di fatto (es. condizioni geologiche dell'area, bradisismo) sono difficilmente rinnovabili in Cassazione se non supportate da elementi di novità rilevanti; in ogni caso rischi sismici non giustificano la permanenza in immobili radicalmente abusivi e pericolosi.
- Questioni già esaminate e decise con precedente pronuncia di inammissibilità non possono essere riproposte in assenza di elementi nuovi e rilevanti; la disciplina del condono è soggetta a consolidati criteri interpretativi che ostano alla rinnovazione della stessa questione.
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