Cassazione Civile, Ordinanza n. 17353/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istituto previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della quota B della pensione di un lavoratore dello spettacolo, in godimento dal pensionato, calcolata secondo l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997, senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo, ma aveva dichiarato maturata la decadenza solo per i ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale del 18 novembre 2016. L'INPS ha proposto ricorso principale deducendo violazione del d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, e del d.lgs. n. 182 del 1997, artt. 3 e 4, sostenendo che il massimale pensionabile non sarebbe stato abrogato tacitamente e continuerebbe a operare anche per la quota B. Il pensionato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, assumendo che la decadenza non potesse colpire la domanda di riliquidazione nei termini applicati dalla Corte d'appello. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo corretta l'applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi oltre il triennio, ma ha accolto il ricorso principale dell'INPS, affermando che il massimale retributivo giornaliero pensionabile continua a valere anche per la quota B e che l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997 non lo ha abrogato per incompatibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'INPS e rigettato il ricorso incidentale del pensionato. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma limitatamente al capo relativo al superamento del massimale pensionabile nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, affermando che tale limite resta operativo e non è stato abrogato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Ha invece confermato la statuizione sulla decadenza, nel senso che la domanda di riliquidazione resta inammissibile solo per i ratei maturati oltre il triennio antecedente alla domanda giudiziale. La causa è stata rinviata alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971
Il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile continua ad applicarsi anche alla determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo e non risulta abrogato per incompatibilità.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182 del 1997
Il rinvio alle aliquote di rendimento del d.lgs. n. 503 del 1992 non comporta l'eliminazione del massimale pensionabile previsto dalla disciplina speciale preesistente.
art. 3, d.lgs. n. 182 del 1997
Richiamato dall'INPS a sostegno della persistente operatività della disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo.
art. 47, d.P.R. n. 639 del 1970
La decadenza per le azioni di riliquidazione opera sui soli ratei pregressi oltre il triennio antecedente la domanda giudiziale, non sull'intera pretesa di ricalcolo.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98 del 2011
Ha introdotto la disciplina della decadenza anche per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639 del 1970
Estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, con effetto di inammissibilità per i ratei pregressi oltre i termini.
Chiarisce che il decorso del termine determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale relativa.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503 del 1992
Definisce la quota A della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503 del 1992
Definisce la quota B della pensione, relativa alle anzianità contributive successive al 1° gennaio 1993.
art. 2, comma 18, l. n. 335 del 1995
Richiamato per il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per talune categorie; non comporta l'abrogazione del limite speciale qui contestato.
art. 2, comma 22, l. n. 335 del 1995
La delega è letta come finalizzata alla ridefinizione delle aliquote contributive e al rispetto dell'equilibrio delle gestioni, non come previsione di abolizione del massimale pensionabile.
art. 76 Cost.
L'interpretazione del decreto delegato deve essere conforme ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione; nel caso concreto non vi è violazione della delega.
art. 38 Cost.
Il diritto a pensione è costituzionalmente protetto, irrinunciabile e imprescrittibile; la decadenza non può travolgere il nucleo essenziale della prestazione.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nelle azioni di riliquidazione o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza si applica ai soli ratei maturati anteriormente al triennio rilevante e non all'intera pretesa di ricalcolo, poiché il diritto a pensione è costituzionalmente protetto e la sanzione decadenziale non può trasformarsi in ablazione definitiva della prestazione.
- La disciplina speciale dei lavoratori dello spettacolo conserva il massimale della retribuzione giornaliera pensionabile anche per la quota B della pensione, salvo un'espressa abrogazione o una incompatibilità insanabile, che nel caso di specie non ricorre.
- Il rinvio operato dal legislatore delegato alle aliquote di rendimento di una disciplina previdenziale generale non implica, di per sé, il superamento dei limiti retributivi previsti dalla normativa speciale preesistente, quando il sistema complessivo sia compatibile e coerente con la legge di delegazione.
- Nell'interpretazione delle norme previdenziali delegificate occorre privilegiare la soluzione conforme ai principi della legge di delega e alla Costituzione, evitando letture che alterino l'equilibrio finanziario della gestione o che producano effetti irragionevolmente favorevoli o penalizzanti rispetto al sistema complessivo.
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