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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21630/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale per premi e contributi dovuti per gli anni 2011-2013, emessa a seguito di verbale di accertamento con cui era stato contestato a una cooperativa di avere effettuato i versamenti sulla base dei minimi previsti da un contratto di lavoro sociale, anziché secondo il CCNL applicabile al personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati multiservizi. La cooperativa aveva impugnato la cartella e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo insussistenti i tratti della subordinazione dei rapporti con i soci-lavoratori. L'ente ricorrente deduceva in Cassazione violazione della legge n. 142/2001, del d.lgs. n. 423/2001 e dell'art. 2094 c.c., sostenendo che, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, i rapporti avrebbero dovuto essere qualificati come subordinati; lamentava anche che la Corte d'appello avesse trascurato o non adeguatamente valorizzato alcuni indici fattuali, quali la modesta complessità delle mansioni, l'assenza di rischio e la prestazione di mera forza-lavoro. La resistente opponeva che il contratto e l'istruttoria escludevano la subordinazione, valorizzando l'autonomia del socio nel decidere se accettare o meno le occasioni di lavoro e nell'organizzare concretamente la prestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse compiuto un accertamento di fatto sulla insussistenza degli indici della subordinazione, fondato sull'esame del materiale probatorio, dei documenti e delle deposizioni testimoniali. Le censure del ricorrente, pur formalmente rubricate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli indici sintomatici del rapporto di lavoro, attività preclusa in sede di legittimità. È stato anche osservato che il motivo non individuava con precisione le specifiche disposizioni asseritamente violate e che eventuali doglianze motivazionali non erano proponibili nei limiti del caso, anche in ragione della doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • legge n. 142/2001

    i soci lavoratori di cooperativa possono instaurare, con l'adesione alla cooperativa, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in altra forma; la norma rileva ai fini della qualificazione del rapporto, che va accertata in concreto.

  • d.lgs. n. 423/2001

    è richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte rileva che il motivo lo invoca in modo generico, senza specificare le disposizioni pertinenti.

  • art. 2094 c.c.

    la qualificazione del rapporto come subordinato richiede l'accertamento concreto dei relativi indici; in cassazione è censurabile solo l'erronea individuazione dei criteri generali, non la rivalutazione delle circostanze di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o degli indici fattuali di subordinazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la critica alla valutazione del fatto è esperibile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito, non per sollecitare una nuova lettura del merito; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente circoscritta.

  • art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14 del 2019

    l'apertura della liquidazione giudiziale tendenzialmente determina l'interruzione del processo, ma non incide sul giudizio di legittimità dominato dall'impulso officioso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte in dispositivo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per l'erronea individuazione dei criteri giuridici astratti, non per la diversa ponderazione degli indici concreti.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se, sotto la veste dell'art. 360, n. 3, c.p.c., mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e degli indici sintomatici del rapporto.
  • Il riconoscimento di una tutela previdenziale assimilabile a quella del lavoro subordinato presuppone che il giudice accerti in concreto che la prestazione sia stata resa con carattere di continuità e non come attività autonoma o saltuaria; conta l'effettivo atteggiarsi del rapporto, non la sola qualificazione formale o il regime contributivo adottato.
  • In sede di legittimità il ricorrente deve indicare specificamente le disposizioni violate e confrontarne il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata; l'invocazione generica di interi testi normativi non è sufficiente.
  • Le doglianze che attaccano la motivazione o la valutazione di fatto sono ulteriormente limitate quando la decisione di appello conferma integralmente quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto (doppia conforme).

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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