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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21428/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa di alcuni dipendenti del CREA, già inquadrati al secondo livello (uno come Primo Tecnologo e gli altri come Primo Ricercatore), che avevano partecipato a una procedura selettiva per l'accesso al primo livello risultando idonei nella graduatoria approvata nel 2010. Essi sostenevano che l'ente avesse l'obbligo, previsto dall'art. 15 del CCNL 7 aprile 2006, di indire con cadenza biennale le procedure di progressione oppure di scorrere la graduatoria degli idonei; in via principale chiedevano il riconoscimento del superiore inquadramento, in subordine il risarcimento del danno da ritardo, da perdita di chance e da dequalificazione professionale, e ulteriormente in subordine l'inserimento nelle progressioni interne previste nel piano di fabbisogno 2018/2020. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, dichiarando l'inadempimento dell'ente e condannandolo a riconoscere il superiore inquadramento con decorrenza dal 31/12/2014. In appello il CREA aveva contestato, tra l'altro, la motivazione, l'applicabilità dell'art. 24 d.lgs. 150/2009, la vigenza della graduatoria e la natura meramente programmatica dell'art. 15 del CCNL. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che si trattasse di progressioni orizzontali, ma che l'art. 15 non imponesse un obbligo incondizionato di bandire le selezioni, perché le procedure erano subordinate alla costituzione del fondo e alla contrattazione collettiva sulle risorse, e che comunque non fosse provato un diritto soggettivo allo scorrimento né una chance qualificata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione/falsa applicazione dell'art. 15 del CCNL e degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1218 c.c., sostenendo che il testo contrattuale imponesse l'indizione biennale delle selezioni, che il richiamo alle risorse non eliminasse l'obbligo, che la procedura del 2009 fosse rilevante per lo scorrimento e che il giudice d'appello avesse erroneamente degradato la clausola a mera programmazione discrezionale; con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 1218, 1223 e 2697 c.c. per avere la Corte escluso senza adeguata prova l'esistenza di una chance seria di superamento della procedura e quindi il danno risarcibile. La Cassazione ha ritenuto in parte inammissibili le censure perché introducevano fatti non risultanti dalla sentenza impugnata o perché miravano a rivalutare il merito, e per il resto infondate: ha confermato che l'art. 15 del CCNL 2006, letto sistematicamente, non configura un obbligo incondizionato di indizione biennale, essendo le procedure subordinate alla definizione delle risorse nel fondo e alla contrattazione integrativa; ha ribadito che, in mancanza di un obbligo espresso, lo scorrimento delle graduatorie non costituisce un diritto soggettivo; ha altresì confermato che, in difetto di tale presupposto, la domanda risarcitoria per perdita di chance non può essere accolta e che, comunque, la prova di una chance qualificata/elevata non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva riformato il primo grado e respinto tutte le domande dei dipendenti. La Corte ha ritenuto non decisiva e in parte inammissibile la censura sull'interpretazione dell'art. 15 del CCNL, affermando che la clausola contrattuale non imponeva un obbligo assoluto di bandire selezioni biennali e che le progressioni erano comunque subordinate alla previa definizione delle risorse tramite contrattazione collettiva. Ha inoltre escluso che esistesse un diritto allo scorrimento della graduatoria e ha giudicato inammissibili o infondati i motivi relativi alla perdita di chance, perché fondati su fatti non risultanti dalla decisione impugnata o su richieste di rivalutazione del merito. Non sono state liquidate spese, poiché il resistente è rimasto intimato; è stato disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL 7 aprile 2006

    «attivate con cadenza biennale»; «Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di posti»

    La clausola non è stata interpretata come fonte di un obbligo incondizionato di indizione biennale delle selezioni, ma come previsione subordinata alla definizione delle risorse nel fondo e alla contrattazione collettiva; quindi ha natura non direttamente precettiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    È stata ritenuta non applicabile al caso, perché la controversia riguardava progressioni orizzontali e non progressioni verticali.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione letterale e sistematica del CCNL.

  • art. 1363 c.c.

    La Corte lo utilizza per valorizzare il coordinamento tra i commi dell'art. 15 e per escludere un obbligo assoluto di bandire le procedure.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in funzione di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione conservativa della clausola contrattuale.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione conforme alla natura del rapporto e del sistema contrattuale.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la responsabilità da inadempimento dell'ente; la Corte ne esclude l'applicazione perché manca il presupposto dell'obbligo incondizionato violato.

  • art. 1355 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per contestare la tesi della mera programmaticità discrezionale, che sarebbe equivalente a una condizione sospensiva meramente potestativa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte respinge la censura perché la prova di una chance qualificata/elevata non era stata fornita; richiama anche il profilo di inammissibilità per la richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nei motivi per collegare il risarcimento al pregiudizio da perdita di chance; la Corte nega la rilevanza per difetto del presupposto causale e probatorio.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per ritenere rinunciata la domanda di estremo subordine non riproposta in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per qualificare i motivi come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in giurisprudenza come principio per cui i trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato derivano dalla contrattazione collettiva.

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in relazione ai controlli sulla contrattazione decentrata e alla necessità di conformità della disciplina economica al sistema contrattuale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la previsione collettiva che consente progressioni interne non implica di per sé un obbligo incondizionato dell'amministrazione di bandire periodicamente le procedure, quando il testo contrattuale collega l'attivazione delle selezioni alla previa definizione delle risorse e alla contrattazione integrativa.
  • L'interpretazione di una clausola collettiva va compiuta in modo sistematico: il dato letterale non può essere isolato dal complesso delle disposizioni che attribuiscono all'ente la determinazione del fabbisogno e subordinano le procedure alla copertura finanziaria.
  • In assenza di una previsione normativa o contrattuale espressa, lo scorrimento della graduatoria degli idonei non costituisce un diritto soggettivo; esso resta rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione nella copertura dei posti disponibili.
  • La domanda risarcitoria per perdita di chance richiede la prova di una chance seria, qualificata e apprezzabile; non basta richiamare dati fattuali generici o fatti non risultanti dalla sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre nuovi fatti o chiedere una rivalutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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