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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione al II livello del profilo di primo tecnologo, sostenendo che la clausola del CCNL del comparto ricerca del 7 aprile 2006 che prevede procedure selettive "attivate con cadenza biennale" imponesse all'amministrazione non solo di bandire periodicamente le selezioni, ma anche di utilizzare la graduatoria degli idonei non vincitori fino al suo esaurimento, con conseguente suo diritto allo scorrimento. In appello e poi in cassazione ha censurato la decisione di merito che aveva escluso tale obbligo, deducendo violazione dell'art. 15 del CCNL, degli artt. 1218, 1362 e 1366 c.c. e dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013. Ha inoltre rivendicato il risarcimento del danno da perdita di chance, contestando che la mancata partecipazione a una successiva selezione potesse escludere il pregiudizio. La Corte di merito aveva invece ritenuto che l'attivazione biennale delle procedure non equivalesse a un obbligo incondizionato di bandire le selezioni o di scorrere la graduatoria, poiché la disciplina contrattuale subordinava la copertura dei posti alla programmazione degli organici, alla contrattazione integrativa e alla disponibilità di risorse nel bilancio; aveva inoltre accertato che, per gli anni 2011-2016, l'ente non aveva ottenuto autorizzazioni alla copertura dei posti e quindi mancava la copertura economica. In cassazione il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ratio decisiva del rigetto era già l'inesistenza del diritto allo scorrimento e della responsabilità dell'ente, rendendo irrilevante la questione della mancata partecipazione del ricorrente a una selezione intermedia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 15 del CCNL non consente di desumere, dal solo riferimento all'attivazione biennale delle procedure selettive, un obbligo incondizionato dell'amministrazione di bandire le selezioni o di scorrere la graduatoria degli idonei. La disposizione va letta nel sistema del contratto collettivo, che rimette all'ente la determinazione degli organici e alla contrattazione integrativa l'individuazione delle risorse, sicché l'eventuale progressione dipende dalla previa disponibilità finanziaria e non da un vincolo automatico. Ha inoltre osservato che le norme invocate sulla priorità di utilizzo delle graduatorie riguardano i concorsi per l'assunzione e non sono applicabili, senza estensione analogica, alle progressioni interne. Quanto al risarcimento da perdita di chance, la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui l'ente non aveva copertura economica per gli anni considerati, elemento non adeguatamente censurato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l'assenza del diritto allo scorrimento e della responsabilità dell'ente costituiva autonoma ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL Comparto Ricerca 7 aprile 2006

    "attivate con cadenza biennale"; "Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore"

    La previsione non introduce, da sola, un obbligo incondizionato di bandire le selezioni né di scorrere le graduatorie; va letta nel contesto del CCNL, che subordina le progressioni a organici, contrattazione e risorse disponibili.

  • art. 64 CCNL 21 febbraio 2002

    La Corte richiama la disciplina precedente per evidenziare la differenza rispetto alla clausola del 2006 e per escludere che essa imponga automaticamente un identico obbligo a regime.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto; la Corte lo supera con interpretazione sistematica della clausola contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    Usato dalla Corte per affermare che la clausola va interpretata considerando l'intero art. 15 e non il solo comma relativo alla cadenza biennale.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non vi fonda l'accoglimento e mantiene una lettura coerente con la struttura complessiva del contratto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della responsabilità per inadempimento; la Corte esclude il presupposto dell'obbligo inadempiuto.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come argomento ulteriore; la Corte non accede alla tesi della nullità per condizione meramente potestativa.

  • art. 4, comma 3, d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013

    La Corte esclude l'applicabilità della norma alle progressioni interne, poiché riguarda i concorsi per l'assunzione.

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per escludere che disciplini graduatorie di procedure selettive interne; la norma è riferita ai concorsi per il reclutamento.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in via sistematica per ribadire che i trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato derivano dalla contrattazione collettiva.

  • art. 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per il sistema dei controlli sulla contrattazione decentrata, a conferma che l'atto dell'amministrazione non può prescindere da tale quadro.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Usato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto alla progressione economica o di livello non nasce automaticamente dalla previsione di una cadenza periodica delle selezioni: occorre verificare se il contratto collettivo preveda anche un vincolo specifico di indizione e, soprattutto, se la copertura dei posti sia subordinata a programmazione, contrattazione integrativa e disponibilità di risorse.
  • L'interpretazione di una clausola contrattuale non può arrestarsi al solo dato letterale di un inciso, ma deve considerare il testo complessivo del contratto e la coerenza sistematica delle varie previsioni; se altre clausole demandano all'ente la determinazione degli organici e delle risorse, è escluso un obbligo incondizionato di bandire selezioni.
  • Le norme che impongono alle amministrazioni di utilizzare graduatorie esistenti prima di indire nuove procedure sono di stretta riferibilità ai concorsi per l'assunzione e non sono estensibili in via analogica alle progressioni interne, salvo espressa previsione.
  • La responsabilità risarcitoria per mancata progressione presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere e, sul piano causale, la prova che l'amministrazione avesse la possibilità giuridica e finanziaria di attivare la procedura; in mancanza di copertura economica accertata, viene meno anche la pretesa risarcitoria.
  • Quando la decisione di merito poggia su una ratio autonoma e sufficiente, il motivo di ricorso che investe una questione diversa o meramente accessoria è inammissibile per difetto di decisività.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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