Cassazione Civile, Ordinanza n. 21430/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico economico)
La controversia
La controversia nasce da una selezione pubblica indetta nel 2018 per il conferimento dell'incarico di direttore generale di un consorzio di bonifica. In primo grado era stata accolta la domanda del candidato collocato al quarto posto della graduatoria, diretta a ottenere lo scorrimento della stessa dopo che i tre classificati davanti a lui erano decaduti perché non avevano preso servizio entro il termine stabilito. La corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione del consorzio, ritenendo che non vi fosse stata decadenza del candidato poi nominato, in quanto il ritardo nella presa di servizio era dipeso da fatto imputabile al consorzio e non da un comportamento contrario a correttezza e buona fede. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 10, comma 3, del bando di concorso e dell'art. 17 d.P.R. n. 487/1994, per erronea interpretazione delle regole sulla decadenza dei concorrenti; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c.; (3) ulteriore censura motivazionale, anche per travisamento della prova e per avere la corte escluso sia la rilevanza della correttezza e buona fede del consorzio nella procedura sia l'incompatibilità tra l'incarico di direttore generale e altro incarico già ricoperto presso lo stesso ente. Il consorzio ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardività, deducendo la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c. senza applicazione della sospensione feriale, perché la causa era stata trattata con rito del lavoro; il ricorrente ha sostenuto invece che la sospensione feriale dovesse applicarsi poiché la lite non riguardava un rapporto di lavoro già costituito ma l'interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione del consorzio resistente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., non notificata la sentenza impugnata, e ha calcolato la scadenza al 18 novembre 2024. Poiché il ricorso è stato notificato il 10 dicembre 2024, il potere di impugnazione era già decaduto. Ha inoltre affermato che, in una controversia trattata con rito del lavoro, la sospensione feriale dei termini non si applica, perché il rito adottato dal giudice vale come criterio enunciativo della natura della controversia anche ai fini del computo dei termini d'impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, bando di concorso
Il ricorrente ne invocava una lettura conforme al dato letterale e alla giurisprudenza di legittimità in tema di decadenza dei concorrenti; la Corte non è entrata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Invocato come norma regolatrice della decadenza nella procedura selettiva; non esaminato nel merito per l'assorbente tardività dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel primo motivo di ricorso.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della censura sulla valutazione delle prove e sul travisamento del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o illogica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per le censure di nullità della sentenza e del procedimento.
Applicato nel testo modificato dalla l. n. 69/2009: per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza non notificata.
La Corte ha escluso la sua applicazione alla controversia, ritenendo che la sospensione feriale non operi quando il giudizio, pur magari non rientrando in astratto nei rapporti di cui agli artt. 409 o 442 c.p.c., sia stato trattato con il rito del lavoro.
art. 409, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la controversia non fosse di lavoro subordinato già costituito ma riguardasse solo interessi legittimi alla corretta procedura concorsuale; la Corte ha respinto tale impostazione ai fini della sospensione feriale.
Citato nel ragionamento sulla non applicabilità della sospensione feriale ai giudizi trattati con rito del lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Quando un giudizio è stato trattato con il rito del lavoro, la sospensione feriale dei termini di impugnazione non si applica, anche se la controversia non rientra in astratto tra quelle di cui agli artt. 409 o 442 c.p.c.; il rito adottato dal giudice costituisce criterio di riferimento per il computo dei termini.
- In presenza di sentenza non notificata, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione e, se l'atto di impugnazione è notificato oltre tale termine, il potere di impugnare è definitivamente consumato.
- Le censure di merito sulla interpretazione del bando di concorso, sulla valutazione delle prove e sulla motivazione restano assorbite quando il ricorso è inammissibile per tardività, poiché il giudice di legittimità non può esaminare motivi proposti oltre il termine per impugnare.
- Ai fini dell'applicazione della sospensione feriale, non è decisivo l'oggetto sostanziale astratto della controversia se il processo è stato effettivamente incardinato e deciso con il rito del lavoro.
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