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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38628/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) sostenendo: 1) carenza di prova e errata interpretazione dell'art. 646 c.p., sostenendo che la vicenda fosse meramente civilistica e che avesse trattenuto la somma in buona fede (per interessi del nipote e per compensazione per averlo cresciuto); 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata acquisizione, in sede di appello, di una nota a firma del ricorrente che manifestava la disponibilità a restituire la somma previo scomputo di spese e rapporti di dare-avere; 3) mancato riconoscimento della prescrizione, poichè il reato si sarebbe consumato al momento del rogito (data indicata dal ricorrente come 9/10/2013) e la prescrizione sarebbe maturata prima della decisione di legittimità. Richiesta alternativa: riduzione della pena e benefici di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'operato dei giudici di merito ritenendo il primo motivo aspecifico (mera ripetizione dell'appello senza critica argomentata) e insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e della prova. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla mancata acquisizione della nota, ricordando la natura eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello (soprattutto nel rito abbreviato). Ha respinto la doglianza sulla prescrizione ritenendo corretta la determinazione del termine estintivo (il termine massimo di prescrizione si è perfezionato il 21/01/2022, quindi successivamente alla sentenza di appello del 24/11/2021). Conseguenze: confermata la condanna di merito (pena originaria: 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 600,00 di multa); dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Non sono state liquidate spese a favore della parte civile per genericità della memoria depositata.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Riferita alla fattispecie di appropriazione indebita; la Corte territoriale ha ritenuto che la trattenuta consapevole della somma, anche dopo la diffida, dimostri il dolo richiesto dalla norma. In sede di legittimità la valutazione degli elementi di fatto e della prova non è sindacabile se non per vizi logici manifesti.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della rinnovazione istruttoria in appello: nel giudizio abbreviato le parti hanno mera facoltà di sollecitare l'integrazione e non un diritto alla raccolta di prova in termini più ampi rispetto al primo grado; la rinnovazione è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice quando gli atti non consentono decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: un motivo che si limiti a riproporre la stessa critica di merito senza specificare vizi di diritto o illogicità della motivazione è inammissibile.
  • Nei procedimenti con rito abbreviato l'ammissione di nuova prova in appello è eccezionale; le richieste di acquisizione documentale devono essere motivate con specificità e non possono pretendere un diritto automatico alla rinnovazione dell'istruttoria.
  • Il comportamento di trattenere somme nonostante una diffida può essere interpretato dai giudici come prova del dolo richiesto per l'appropriazione indebita; la buona fede dichiarata dal trattenente va dimostrata in modo convincente e non è sufficiente una versione alternativa dei fatti priva di specifiche confutazioni delle prove.
  • La questione della prescrizione richiede attenzione alla data di consumazione e ai termini sospensivi: se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello, essa non può essere utilmente fatta valere attraverso un ricorso inammissibile in Cassazione.
  • Le conclusioni e memorie generiche depositate dalle parti non influenzano favorevolmente la posizione processuale e possono comportare il mancato riconoscimento di spese o benefici; la specificità e concretezza delle deduzioni è essenziale in ogni grado di giudizio.

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