Cassazione Penale, Sentenza n. 35930/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro censure principali: a) contestazione della attendibilita della persona offesa (Ahmed Rinith) e del modo in cui i giudici di merito ne hanno valutato la credibilita; b) asserita illegittima acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p., perche non sussisterebbero elementi che indichino condizionamento o intimidazione della persona offesa; c) richiesta della rinnovazione dell'istruttoria e di un confronto tra la persona offesa e la teste Maria Carmela Pattavino ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.; d) censura della qualificazione giuridica dei fatti contestati, sostenendo che la condotta rientrerebbe nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non nell'ipotesi di estorsione in relazione agli artt. 629 e 393 c.p., essendo in discussione un rapporto contrattuale relativo alla cessione dell'attivita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la valutazione della credibilita della persona offesa e questione di fatto riservata ai giudici del merito e non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni; l'acquisizione dei verbali ex art. 500 comma 4 c.p.p. e stata legittima in presenza di elementi circostanziali di intimidazione emersi in dibattimento; la rinnovazione dell'istruttoria in appello e istituto eccezionale e non necessaria atteso il complesso probatorio gia acquisito; la qualificazione dei fatti come estorsione e stata logicamente motivata in ragione dell'assenza di un diritto azionabile dall'imputato. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale che autorizza la formulazione di conclusioni scritte in Cassazione da parte del Sostituto Procuratore Generale; nel caso il PG ha chiesto l'inammissibilita del ricorso.
Consente l'acquisizione ai fini del giudizio delle precedenti dichiarazioni di un teste quando emergano elementi che consentano di ritenere che egli sia stato intimidito o condizionato; la Corte ha ammesso che tali elementi possono essere anche circostanziali e desumibili dal comportamento e dalle dichiarazioni rese in dibattimento.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda che si tratta di un rimedio eccezionale, alla stregua della presunzione di completezza dell'istruttoria svolta in primo grado, e puo essere disposto solo se il giudice ritiene indispensabile acquisire nuovi elementi per decidere.
Norma che definisce e punisce il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come estorsione in assenza di un diritto legittimo dell'imputato a pretendere la somma richiesta.
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso questa qualificazione ritenendo non dimostrata l'esistenza di un diritto azionabile che legittimasse la condotta contestata.
Disposizione che prevede la condanna alle spese e la possibilita di irrogare una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilita; la Corte ha applicato tale sanzione quantificandola in euro 3.000.
Massime di principio
- La valutazione della credibilita della persona offesa e valutazione di fatto riservata ai giudici di merito e non puo essere riformata in Cassazione salvo manifeste contraddizioni nella motivazione.
- Le precedenti dichiarazioni testimoniali possono essere acquisite ai sensi dell'art. 500 comma 4 c.p.p. anche quando gli elementi di intimidazione sono circostanziali e non necessariamente provati da atti di violenza espliciti; e sufficiente una valutazione complessiva e ragionevole delle emergenze processuali.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello e misura eccezionale; per ottenerla il ricorrente deve dimostrare che il giudice non puo decidere sulla base degli atti gia acquisiti e che i nuovi accertamenti sono indispensabili.
- La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'esistenza o meno di un diritto effettivo e azionabile: la mera pretesa di denaro non collegata a un diritto giuridicamente rilevante e elemento tipico dell'estorsione.
- In vista di un ricorso in Cassazione, e utile focalizzarsi su profili di violazione di legge o su contraddizioni manifeste della motivazione piuttosto che su una diversa ricostruzione dei fatti, poiche la Suprema Corte non procede a nuovo esame probatorio.
- Se si sostiene che una testimonianza e stata condizionata da intimidazioni, occorre documentare e rappresentare al meglio elementi concreti o circumstanziati (comportamento, dichiarazioni di terzi, contesto) che possano giustificare l'acquisizione delle dichiarazioni precedenti.
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