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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20650/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) contestata al capo 1). Il difensore ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 416-bis per carenza della prova dell'affectio societatis, denunciando che il Tribunale si è limitato a elencare episodi senza una valutazione unitaria e valutativa degli stessi; (2) carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari, poiché le condotte contestate si sarebbero concluse nel 2018 e dunque non sussisterebbero esigenze cautelari attuali nel 2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati e, comunque, non idonei. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Salerno abbia correttamente valutato indicatori gravi e precisi dell'affectio societatis (numerosi contatti con il capoclan Galiano, incarichi fiduciari reiterati, recupero di stupefacenti, accompagnamento a un summit per richieste estorsive, custodia di beni provento di furto per oltre 100.000 euro in un magazzino reperito dal ricorrente, agevolazione della fuga dei complici, cancellazione di messaggi su indicazione del capoclan e la frase attribuita ai sodali "è cosa nostra" come elemento sintomatico di appartenenza). Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché mira a rimettere in discussione la valutazione di merito sulle esigenze cautelari e non dimostra la manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale aveva infatti evidenziato attività associative fino alla primavera 2019, l'assenza di elementi di dissociazione o recesso e la rilevanza del ruolo fiduciario del ricorrente oltre a precedenti penali, concludeva quindi per l'attualità delle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma invocata per la censura relativa alla violazione di legge e insufficiente motivazione in relazione alla qualificazione della partecipazione associativa; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la valutazione di merito sui fatti permane nell'ambito del giudice del merito

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata per contestare la manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorso non ha dimostrato la manifestà illogicità della motivazione ma ha solo discusso il merito

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sulle caratteristiche dell'affectio societatis: partecipazione stabile e organica con ruolo dinamico e funzionale, desumibile da indizi gravi e precisi (es. incarichi fiduciari, delitti-scopo, facta concludentia). Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto tali indici sussistenti

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata sul regime della presunzione relativa delle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che la difesa non ha fornito elementi di dissociazione/recesso idonei a scalfire tale presunzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorrente; applicata dalla Corte in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020) e successive proroghe

    Richiamata in relazione alla disciplina della trattazione scritta del giudizio di cassazione (procedura applicata nel processo in esame)

Massime di principio

  • La partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) può essere provata in sede cautelare tramite un insieme sinergico di indizi gravi e precisi (contatti frequenti con i vertici, incarichi fiduciari reiterati, commissione o cooperazione in delitti "scopo", gestione o custodia di beni provento del reato, attività di occultamento/ostruzione). Non è richiesto un solo elemento decisivo, ma una valutazione unitaria e coerente.
  • Il giudice di legittimità (Cassazione) è limitato nella rilettura degli elementi di fatto: non può sostituirsi al giudice del merito con una diversa valutazione probatoria se la motivazione di merito è logicamente fondata e supportata da indizi rilevanti.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari in Cassazione occorre dimostrare la manifesta illogicità o violazione di legge della motivazione; la mera discussione del merito o la chiamata in causa del decorso del tempo (intervallo tra fatti e misura) è insufficiente se il giudice di merito ha indicato ragioni concrete della loro attualità (ruolo fiduciario, precedenti, elementi di continuità).
  • Il decorso temporale tra l'ultima condotta accertata e l'applicazione della misura non è di per sé idoneo ad escludere le esigenze cautelari: conta la natura del ruolo ricoperto, l'assenza di elementi di dissociazione e il complesso indiziario che può dimostrare la persistenza del pericolo.
  • Quando la motivazione del provvedimento cautelare poggia su più ragioni autonome e autosufficienti, un ricorso che contesti soltanto una di esse è spesso inammissibile per difetto di specificità, a meno che non si dimostri la manifesta illogicità o contraddittorietà complessiva.
  • Comportamenti successivi alla conoscenza di indagini (es. cancellazione di messaggi, istruzioni ricevute dal capo, agevolazione della fuga) e la prova di rapporti di fiducia con i vertici aumentano la plausibilità dell'appartenenza associativa in sede cautelare.
  • La difesa, per rompere la presunzione di esigenze cautelari nelle ipotesi associative, deve fornire elementi specifici e concreti di dissociazione o recesso, non deduzioni generiche sul decorso del tempo.

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