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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20151/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (detenzione di sostanza stupefacente). Il ricorso articolava due motivi: 1) vizio di motivazione e omessa verifica dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, nonché mancata considerazione dell'incensuratezza e della personalità della ricorrente per ipotizzare un episodio estemporaneo; 2) omissione nella valutazione del criterio di adeguatezza della misura cautelare e mancata valutazione della possibilità di applicare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva ravvisato gravità indiziaria e rischio concreto e attuale di reiterazione in base a elementi convergenti: rilevante quantitativo di cocaina (Kg 5,652) occultata in un doppiofondo con chiusura magnetica nell'auto della ricorrente, somma di denaro significativa (Euro 5.200), diversi telefoni cellulari e biglietto di trasporto che suggerivano il ruolo di corriere in un traffico organizzato dalla Calabria alla Sicilia. Il Tribunale aveva inoltre considerato la disponibilità di mezzi per il trasporto e il comportamento della prevenuta alla perquisizione. Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto che la sola misura idonea a prevenire la reiterazione fosse la custodia cautelare in carcere, escludendo l'efficacia degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico e valutando l'incensuratezza come elemento recessivo rispetto agli altri indici di pericolosità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti connessi alla custodia.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma sanzionatoria relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti utilizzata per qualificare il fatto. La corte ha ravvisato la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione delle misure cautelari in relazione a tale norma.

  • codice di procedura penale, art. 309

    Procedura prevista per il riesame e per i provvedimenti cautelari impugnati. Il ricorso era diretto avverso l'ordinanza resa in sede di riesame ex art. 309.

  • codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    Criterio per la misura cautelare fondato sulla valutazione della personalità e della pericolosità sociale. La corte ha ritenuto che gli elementi concreti acquisiti prevalessero sull'incensuratezza, giustificando la custodia cautelare.

  • codice di procedura penale, art. 275

    Criteri di scelta della misura cautelare in rapporto all'adeguatezza e proporzionalità. La corte ha valutato l'inidoneità delle misure meno afflittive per il caso concreto, anche con riferimento al braccialetto elettronico.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione dell'adeguatezza della misura.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Dispositivo che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso. Applicata con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

  • disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Adempimenti della cancelleria in caso di detenuti per i provvedimenti di rigetto; la corte dispone gli adempimenti connessi alla custodia della prevenuta.

  • codice di procedura penale, art. 102

    Norma citata in relazione alla nomina del sostituto processuale; atto formale relativo alla rappresentanza difensiva in udienza.

Massime di principio

  • Per disporre o confermare la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti il giudice valuta congiuntamente gravità indiziaria e esigenze cautelari: quantità di droga, sofisticatezza dell'occultamento, disponibilità di denaro e più telefoni possono indicare un ruolo stabile e organizzato e dunque il rischio di reiterazione.
  • L'incensuratezza dell'indagato non è di per sé sufficiente a escludere misure cautelari severe quando sussistano elementi concreti che indicano partecipazione stabile a un'attività illecita; l'incensuratezza resta un elemento recessivo rispetto ad indici più significativi di pericolosità.
  • Le misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) devono essere ritenute adeguate in concreto a prevenire la reiterazione; il giudice può escluderne l'applicabilità quando emergano elementi che dimostrino la mancanza di freni inibitori o la facilità di reinserimento in contesti criminosi.
  • La Corte di cassazione controlla la congruità e la completezza della motivazione del giudice del merito; motivazioni che spiegano il nesso tra elementi probatori e valutazione del pericolo di reiterazione sono sufficienti a respingere il ricorso quando non sussistono errori di diritto o macroscopiche omissioni.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare e spiegare come gli elementi materiali e comportamentali (modi di occultamento, strumenti usati, somme di denaro, contatti e mezzi di trasporto) concorrano a definire il ruolo dell'indagato e il concreto rischio di recidiva, se si intende contrastare efficacemente una misura cautelare gravosa.

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