Cassazione Civile, Ordinanza n. 36422/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di merito un soggetto aveva proposto opposizione allo stato passivo per ottenere l'ammissione di un credito di euro 188.000,00 fondato su due assegni bancari recanti data di emissione del 31 gennaio 2012. Il tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo, sulla base degli elementi documentali acquisiti, che gli assegni non potessero essere stati rilasciati dopo il 12 agosto 2009, fossero stati consegnati in bianco a garanzia di un debito derivante da forniture di arredi eseguite nel 2007-2008, e fossero poi stati abusivamente riempiti nel 2012; aveva inoltre rilevato che il debito sottostante era già stato integralmente pagato. Il ricorrente per cassazione ha denunciato: 1) la nullità del decreto per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse dato per provati fatti non dimostrati, quali l'inesistenza di altri rapporti tra le parti, la collocazione temporale della consegna/ emissione degli assegni e l'abusivo riempimento dei titoli; ha anche affermato che, comunque, gli assegni non erano titoli di garanzia del debito da forniture ma promessa di pagamento di un debito personale e che l'eventuale nullità non ne impediva l'utilizzo probatorio; 2) la violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., deducendo che la condanna per responsabilità aggravata fosse immotivata perché non spiegava in cosa consistessero la mala fede, la colpa grave o l'abuso del processo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione del tribunale era pienamente percepibile e non meramente apparente: il giudice di merito aveva esplicitato il percorso logico fondato sulla chiusura del conto corrente, sulla numerazione degli assegni, sulla mancanza di prova di altri rapporti obbligatori e sulle dichiarazioni rese dallo stesso opponente in altro giudizio. Il secondo motivo è stato respinto perché la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. trovava giustificazione complessiva nella totale e manifesta infondatezza dell'opposizione e negli accertamenti circa l'abusivo riempimento dei titoli e l'estinzione del debito sottostante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata quale base del giudizio di merito
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di fatti decisivi specificamente indicati
richiamato insieme all'art. 96 c.p.c. ai fini della condanna alle spese e della responsabilità aggravata
la condanna per lite temeraria può essere giustificata dalla totale e manifesta infondatezza della domanda o dell'opposizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la mera contestazione della valutazione delle prove.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi richiede la specifica indicazione dei fatti storici discussi e decisivi che il giudice avrebbe trascurato, non essendo sufficiente una critica generica delle risultanze istruttorie.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere sorretta dalla manifesta infondatezza dell'azione o dell'opposizione, quando gli elementi accertati evidenzino mala fede o colpa grave della parte soccombente.
- L'eventuale invalidità del titolo azionato non impedisce di per sé ogni sua possibile valenza probatoria o di ricostruzione del rapporto, ma la sua spendibilità va valutata alla luce del concreto assetto dei rapporti tra le parti e delle emergenze istruttorie.
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