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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38006/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla difesa di Stranieri Addolorata avverso la sentenza della Corte d'appello (Sez. dist. di Taranto) che aveva: assolto l'imputata dal furto aggravato ai danni di Baldari Loredana; riqualificato e dichiarato non doversi procedere per i fatti in relazione a Greco Gianna (in gran parte estinti per prescrizione), con rideterminazione della pena per il furto di un profumo; confermato alcune statuizioni civili. La difesa articolava quattro motivi: vizio di motivazione e valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (artt. 192 e 533 c.p.p.); insufficiente riscontro per la dichiarata sussistenza dei reati contestati a carico dell'imputata (art. 624 c.p.); mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; errore nella condanna alle spese in favore della parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato l'avvenuta remissione di querela da parte di Greco Gianna Imma, accettata dal difensore di Stranieri (verbale pervenuto in cancelleria). Ha inoltre osservato che l'aggravante contestata (art. 61 n.11 c.p.) non rientra tra le circostanze che escludono la procedibilità a querela prevista dall'art. 624, comma 3, c.p.; pertanto il reato è estinto per remissione di querela. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. In assenza di accordo tra le parti, le spese del procedimento sono state poste a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Riferita come aggravante contestata; la Corte osserva che tale aggravante non è tra quelle che escludono la procedibilità a querela ai sensi dell'art. 624, comma 3, c.p., e quindi non impedisce che il reato sia estinto per remissione di querela.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il furto e la procedibilità a querela per determinate fattispecie. La Corte ha richiamato il comma 3 per chiarire che, salvo le ipotesi ivi previste, il reato procede a querela e può quindi estinguersi per remissione di querela.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui criteri di valutazione della prova testimoniale; evocata dalla difesa per censurare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, ma la Cassazione non ha ritenuto risolutivo il motivo alla luce della remissione di querela intervenuta.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla motivazione della sentenza; invocata per contestare il vizio di motivazione della Corte d'appello riguardo alla valutazione delle prove, ma la questione è divenuta ininfluente rispetto all'estinzione del reato per remissione di querela.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla concessione della sospensione condizionale della pena o misure alternative (o attenuanti speciali a seconda del contesto procedurale); la difesa aveva chiesto l'applicazione ma la Cassazione non ha esaminato il merito a causa dell'annullamento per estinzione del reato.

  • art. 340 comma 4 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la pronuncia sulle spese nel procedimento di cassazione; applicata per porre a carico della querelata le spese del procedimento in assenza di accordo tra le parti.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato quando quello è procedibile a querela: se la querela viene validamente rimessa e accettata, il giudice può annullare la sentenza per estinzione del reato senza rinvio.
  • Le aggravanti richiamate (es. art. 61 n.11 c.p.) non modificano automaticamente la natura della procedibilità; occorre verificare se la legge prevede espressamente che una determinata circostanza escluda la procedibilità a querela (come previsto dall'art. 624, comma 3, c.p.).
  • Se la remissione di querela perviene dopo il giudicato di merito ma prima della decisione di cassazione, la Cassazione può pronunciarsi sull'estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
  • Le doglianze sulla motivazione o sulla valutazione delle prove possono diventare irrilevanti quando sopravviene un fatto estintivo del reato (es. remissione di querela, estinzione per prescrizione), che determina l'annullamento della sentenza per causa sopravvenuta.
  • La remissione di querela può essere validamente compiuta anche per tramite di procuratore speciale; è rilevante la prova documentale dell'atto e della sua accettazione.
  • In assenza di accordo tra le parti sulla distribuzione delle spese in cassazione, si applicano le regole dell'art. 340 c.p.p., che possono comportare la condanna della parte querelata al pagamento delle spese.

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