Cassazione Penale, Sentenza n. 11953/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati connessi ad un'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e per un'ipotesi di estorsione (capo 18). I motivi di ricorso contestavano: la mancata sussistenza dei caratteri dell'associazione mafiosa; l'assenza di una specifica condotta attribuibile a Michele Pace nell'ambito dell'associazione; motivazione illogica e contraddittoria circa i gravi indizi sia per l'416-bis sia per l'estorsione; la non corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 al capo 18; e l'assenza delle esigenze cautelari richieste per la custodia in carcere.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento al reato di estorsione (capo 18): ha annullato l'ordinanza limitatamente a quel capo e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio in cui il Tribunale dovrà motivare specificamente i comportamenti posti in essere da Michele Pace nella vicenda estorsiva, valutare se si sia trattato di mere intenzioni o di atti concreti e, in mancanza di concorso materiale, verificare la sussunzione del comportamento nel concorso morale. Per il resto (accusa di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis e le altre contestazioni) il ricorso è stato respinto: la valutazione cautelare sulla esistenza della consorteria mafiosa e sulla sussistenza dei gravi indizi è stata ritenuta congrua alla luce delle intercettazioni, degli episodi di violenza attribuiti ad altri aderenti e degli elementi economico-organizzativi indicati nell'ordinanza impugnata. Conseguentemente la misura cautelare è confermata per le rimanenti posizioni/contestazioni.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistenti, nei limiti del giudizio cautelare, i gravi indizi relativi all'esistenza di una associazione di tipo mafioso operante in Lombardia, fondata anche sulla prova indiziaria di atti intimidatori compiuti da componenti della consorteria, sulle intercettazioni e sulla rete economica che mostra una messa a disposizione stabile; inoltre la forza intimidatrice può emergere anche da atti posti in essere da altri aderenti quando siano pacificamente conosciuti dal ricorrente e questi vi abbia contribuito consapevolmente.
art. 416-bis.1, cod. pen.
Aggravante collegata all'uso del metodo mafioso nell'esecuzione di altri reati (qui contestata in relazione all'estorsione): la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento sul capo 18, rinviando la valutazione alla nuova decisione di merito per giudicare l'eventuale applicabilità dell'aggravante dopo aver precisato la posizione di Pace nella vicenda estorsiva.
artt. 110, 629, in relazione all'art. 628 comma 3 n.1 e 3 cod. pen.
artt. 110, 629 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, cod. pen.
Richiamati in riferimento al capo 18 (estorsione): la Corte ha ritenuto che, per la posizione specifica di Pace, mancasse nel provvedimento cautelare una chiara motivazione che dimostri condotte materiali o un adeguato inquadramento nel concorso, con conseguente necessità di nuovo esame.
Riferito alla presunzione di adeguatezza della misura cautelare: la Corte ha respinto la censura difensiva perché generica e priva di specificazione degli elementi idonei a superare la presunzione, richiamando l'onere di motivazione dell'appellante sulle circostanze favorevoli.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come limite alla formulazione dei motivi in Cassazione: la Corte ha valutato i rilievi solo nei limiti stretti consentiti per il ricorso avverso ordinanza cautelare, censurando motivi generici o non specifici.
Richiamato indirettamente nella discussione sul vizio di motivazione manifestamente illogica: la Corte applica i criteri di correttezza logico-argomentativa richiamati dalla giurisprudenza per escludere censure non fondate su illogicità manifesta.
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) nel giudizio cautelare è sufficiente, nei limiti dei gravi indizi, una consistente valutazione indiziaria basata su intercettazioni, atti intimidatori posti in essere da componenti della consorteria e sulla prova di una rete economica che dimostri messa a disposizione stabile: non è necessario provare rituali di affiliazione formale se ricorre la messa a disposizione concreta.
- La forza intimidatrice del gruppo può essere desunta anche da comportamenti violenti o minacciosi posti in essere da altri aderenti se tali comportamenti sono noti al soggetto e questi vi dà un contributo causale o ne trae vantaggio; dunque la responsabilità associativa può fondarsi su conoscenza e partecipazione consapevole, anche senza precedenti specifici del singolo.
- Per il reato di estorsione occorre nel provvedimento cautelare indicare elementi che dimostrino la condotta violenta o minacciosa del singolo o il suo contributo causale al fatto: mere espressioni verbali di adesione o intenzioni non provate da atti concreti possono non bastare e richiedono, in mancanza, una chiara valutazione della sussunzione nel concorso morale.
- In sede di impugnazione cautelare la difesa deve formulare censure specifiche e riferite al percorso logico-motivazionale impugnato; argomentazioni generiche o riproposizioni di questioni già trattate senza confronto con la motivazione decisoria sono inammissibili o inefficaci.
- Quando si contesta l'esistenza delle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.) è necessario indicare elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura; mere affermazioni generiche non valgono a scalfire la motivazione del giudice.
- Se la motivazione cautelare è carente su un capo specifico (p.es. per mancata indicazione di condotte concrete), il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuova valutazione, non necessariamente l'automatica revoca della misura per gli altri capi: la decisione può rimanere integra per le restanti esigenze cautelari debitamente motivate.
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