Cassazione Penale, Sentenza n. 35946/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati ex art. 336 c.p. e art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Ha proposto due motivi: (1) mancata e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 61, n.2 c.p., lamentando che la Corte d'appello ha fatto erroneo riferimento alla recidiva; (2) violazione di legge per mancato riconoscimento della prescrizione intermedia, sostenendo che i reati sono stati commessi il 15/05/2018 e che, alla data della sentenza d'appello (26/11/2024), il termine prescrizionale sarebbe decorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte di Cassazione ha rilevato che, pur essendovi un errore materiale nel richiamare la recidiva, la Corte di appello ha motivato la negazione della prevalenza delle attenuanti sulla base della particolare offensività e delle modalità di esecuzione del fatto e non su una recidiva inesistente: tale valutazione fattuale è immune da censure. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (cd. Riforma Orlando) ai reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019; pertanto si deve computare il periodo di sospensione previsto dall'art.159 c.p. (nella vigenza ratione temporis, pari a 1 anno e 6 mesi in pendenza del giudizio di appello), con la conseguenza che alla data di fissazione e definizione del giudizio di appello il termine prescrizionale non era spirato. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma identificata come uno dei reati per cui è stata condannata la ricorrente; utilizzata come riferimento di fatto per la fattispecie penale contestata.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti, indicata come seconda fattispecie penalmente rilevante nella pronuncia.
art. 61, n. 2 cod. pen. (aggravante)
Aggravante richiamata nel capo di imputazione; la Corte d'appello ha valutato l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti e ha ritenuto ostativa la particolare offensività della condotta, impedendo la prevalenza delle attenuanti generiche.
Norma sulla sospensione del corso della prescrizione in pendenza del giudizio di appello. La Corte ha ritenuto applicabile il testo introdotto dalla legge n.103/2017 (Riforma Orlando) ai reati commessi tra 3/8/2017 e 31/12/2019, con conseguente computo del periodo di sospensione (1 anno e 6 mesi) nel calcolo della prescrizione.
legge n. 103 del 2017 (Riforma Orlando)
Introdusse la disciplina sulla sospensione della prescrizione (art.159 c.p. nel nuovo testo). La Corte ha ritenuto che la disciplina si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge (3/8/2017-31/12/2019).
legge n. 3 del 2019 e legge n. 134 del 2021
Richiamate nella motivazione per chiarire che le successive norme non hanno abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019 e che per i reati commessi dal 1/1/2020 si applica il diverso sistema introdotto dalla legge n.134/2021.
Sezioni Unite, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025 (PG/Polichetti, Rv.288175-01)
Giurisprudenza interpretativa utilizzata dal Collegio: afferma che la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art.159 c.p., nel testo introdotto dalla legge n.103/2017, si applica ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; per i reati dal 1/1/2020 si applica la disciplina successiva (legge n.134/2021).
Massime di principio
- Un vizio formale del richiamo a un'aggravante diversa (es. menzione della recidiva quando in realtà è contestata l'art.61 n.2) non è necessariamente decisivo se la corte ha motivato la decisione sulla base di elementi fattuali attinenti alla maggiore offensività del fatto.
- Nelle controversie sulla prescrizione è essenziale determinare la data del fatto e la disciplina temporale applicabile: per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va applicata la sospensione prevista dall'art.159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n.103/2017.
- Il calcolo della prescrizione deve includere i periodi di sospensione previsti dalla legge vigente ratione temporis (es. 1 anno e 6 mesi in pendenza del giudizio di appello secondo la Riforma Orlando per il periodo indicato).
- La Corte di legittimità verifica sia la correttezza dell'inquadramento normativo sia la fondatezza delle valutazioni di fatto: valutazioni sulla particolare offensività della condotta, adeguatamente motivate, sono difficili da riformare in cassazione.
- In casi analoghi, per prevenire eccezioni sulla prescrizione è opportuno documentare con precisione le date rilevanti (fatto, udienze, sentenze) e calcolare il termine prescrizionale tenendo conto di sospensioni e eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo.
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