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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11811/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di condanna per furto in abitazione aggravato. Nel primo motivo ha dedotto vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che i fatti sarebbero stati male qualificati, che avrebbe dovuto essere pronunciato proscioglimento, che vi sarebbe stata una distorsione probatoria e che mancava una condizione di procedibilità. Nel secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza di merito nella parte in cui non avrebbe colmato le lacune del primo grado, insistendo sulla tesi difensiva del solo tentativo di furto in abitazione e non della consumazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il reato contestato, correttamente qualificato come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., è procedibile d'ufficio; inoltre le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, in assenza di specifici travisamenti delle prove. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo corretto e congruo sulla sussistenza degli elementi del reato consumato, avendo accertato l'introduzione dell'imputato nella privata dimora e l'impossessamento dei beni indicati nel capo di imputazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La fattispecie è stata ritenuta correttamente integrata come furto in abitazione consumato, ed è stata indicata come procedibile d'ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo la denuncia di specifici travisamenti delle risultanze processuali rilevanti ai fini della motivazione.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è infondata quando la sentenza di merito abbia correttamente ricondotto la condotta alla fattispecie astratta contestata sulla base di una motivazione logica e congrua.
  • Il furto in abitazione è consumato quando sia accertato l'ingresso nella privata dimora e l'effettivo impossessamento dei beni; se tali elementi risultano motivatamente affermati dai giudici di merito, non è configurabile la mera ipotesi del tentativo.
  • La deduzione dell'assenza di una condizione di procedibilità è infondata se il reato è procedibile d'ufficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della provaTentativo

Testo integrale

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