Cassazione Penale, Sentenza n. 1871/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riconoscimento di un indennizzo per detenzione ingiustamente subita dopo indagine per concorso in estorsione e lesioni; il ricorrente denunciava erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza che aveva ritenuto che la sua condotta avesse concorso, con grave colpa, a creare l'apparenza di responsabilità penale. In particolare la difesa eccepiva che la circostanza considerata rilevante (la presenza del PATAMIA in compagnia del GENTILUOMO) era neutra rispetto ai fatti contestati e non poteva giustificare il rigetto dell'istanza di riparazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il giudice della riparazione poteva valutare, in via autonoma e con motivazione congrua, se il PATAMIA avesse con comportamento di grave negligenza o connivenza passiva contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale che ha portato alla sua detenzione. La presenza del PATAMIA in compagnia del GENTILUOMO, condannato per fatti collegati alla stessa persona offesa, è stata ritenuta idonea a integrare, a titolo di colpa grave/connivenza, un elemento ostativo alla riparazione. Conseguentemente il riconoscimento dell'indennizzo è stato negato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata invece attribuita al Ministero resistente la rifusione delle spese per la genericità della memoria depositata.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come criterio applicabile; la Corte ha ritenuto non fondata la censura sull'interpretazione/applicazione, ribadendo che il giudice della riparazione valuta autonomamente se sussista dolo o colpa grave che ostano all'indennizzo
Norma citata quale aggravante dei reati contestati alla vicenda (aggravazione delle estorsioni e lesioni), usata nel quadro fattuale ma non decisiva ai fini dell'istanza di riparazione
art. 192, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione di merito per spiegare il diverso valore probatorio delle dichiarazioni del denunciante quando questo non sia "testimone indifferente"; la Corte di cassazione aveva ritenuto necessario valutare le reticenze del denunciante con riferimento alla possibile intimidazione subita
Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 (Nicosia)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'indennizzo non spetta se l'incolpato ha dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà mediante condotta dolosa o gravemente colposa, pena la perdita della funzione riparatoria dell'istituto
Sez. 4, n. 4113 del 13/1/2021 (Snyang) e altre pronunce
Giurisprudenza utilizzata per delimitar e le ipotesi di colpa grave ostativa: anche la connivenza passiva o il comportamento che tolleri o rafforzi l'attività illecita possono integrare colpa grave quando siano eclatanti o macroscopicamente negligenti
Massime di principio
- Il giudice della riparazione per ingiusta detenzione compie una valutazione autonoma ex ante, distinta dal giudizio penale, per verificare se il detenuto abbia con dolo o colpa grave contribuito a creare l'apparenza di reato
- La presenza o la frequentazione di soggetti dediti ad attività delittuose può, a determinate condizioni e se adeguatamente motivata, costituire elemento idoneo a fondare l'esclusione dell'indennizzo per connivenza o colpa grave
- La colpa grave ostativa all'indennizzo può derivare non solo da una condotta attiva, ma anche da una connivenza passiva: tollerare o rafforzare, consapevolmente o per macroscopica negligenza, l'attività criminosa altrui può impedire la riparazione
- Per negare l'indennizzo il giudice deve dare motivazione congrua, logica e non contraddittoria su tutti gli elementi probatori disponibili; se la motivazione è adeguata, la valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità
- Anche in assenza di errore formale dell'autorità procedente, l'apparenza di colpevolezza può essere determinata da comportamenti del soggetto che il giudice della riparazione deve esaminare; viceversa, la semplice presenza vicino a terzi non basta senza un quadro probatorio coerente
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