Cassazione Civile, Ordinanza n. 13095/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni asseritamente non versati in relazione a una locazione commerciale iniziata nel 1989. Il conduttore si era opposto negando la debenza del credito; dopo il suo decesso, le eredi avevano resistito all'opposizione. In appello la decisione di primo grado è stata riformata, con revoca del decreto ingiuntivo e accertamento che nulla fosse dovuto dagli eredi, perché il creditore non aveva provato la quantificazione del canone nella misura maggiore pretesa: il canone risultava determinato solo all'inizio del rapporto, le fatture prodotte erano meri atti di parte privi di prova diretta, mancava un richiamo a clausole contrattuali o alla disciplina dell'equo canone, e la mancata contestazione immediata delle fatture non valeva come accettazione degli importi. I ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello denunciando violazione degli artt. 1362, 2723, 2724, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo e illogicità della motivazione, sostenendo che la condotta extraprocessuale del debitore e la mancata contestazione delle fatture avrebbero dovuto valere come prova, quantomeno presuntiva, della maggiore misura dei canoni; hanno inoltre richiamato la mancata prova dell'estinzione del debito e contestato ulteriori passaggi motivazionali della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata o della copia informatica munita dell'attestazione di conformità, richiesta a pena di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. Ha altresì osservato, ad abundantiam, che il ricorso sarebbe comunque stato inammissibile, perché le censure erano in larga parte eterogenee, aspecifiche, dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e formulate fuori dai limiti del vizio di violazione di legge e di quello di omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
copia autentica della sentenza impugnata
il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, o di copia informatica munita di attestazione di conformità, è onere del ricorrente a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione
il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, altrimenti le censure sono inammissibili
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e non per contestare la valutazione delle prove
la loro violazione è deducibile solo nei ristretti casi individuati dalla giurisprudenza di legittimità; non è ammessa come strumento per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio
artt. 1362, 2723, 2724, 2727 e 2729 c.c.
le norme sull'interpretazione del contratto, sulla prova testimoniale e sulle presunzioni non sono violate quando il giudice si limita a ritenere non dimostrato il credito e a escludere inferenze presuntive non supportate dagli elementi di causa
l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ha natura cautelare e non incide sulla successiva decisione di merito
il giudice deve evitare attività processuali superflue quando il ricorso sia prima facie infondato, in ossequio alla ragionevole durata del processo
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, o della copia informatica munita di attestazione di conformità, è requisito processuale essenziale la cui mancanza comporta improcedibilità.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione del merito: il ricorrente deve indicare un vero errore di attribuzione del valore legale della prova o un uso del materiale probatorio fuori dai canoni legali.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se riguarda un fatto storico decisivo, specificamente discusso nel processo, e non quando si mira a contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- La mancata contestazione stragiudiziale di fatture o la precedente inerzia del debitore non equivalgono, di per sé, ad accettazione tacita dell'importo preteso, se il credito è poi contestato in giudizio e manca un valido supporto contrattuale o probatorio.
- Nei rapporti di locazione, il creditore che agisce per il pagamento di canoni deve provare l'esistenza e l'ammontare del credito secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova; la mera produzione di fatture non integra prova diretta del maggior canone preteso in assenza di ulteriori elementi documentali o contrattuali.
- Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del credito solo se l'inferenza dal fatto noto a quello ignoto è logicamente sostenuta da elementi gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente prospettare una diversa lettura probabilistica dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
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