Cassazione Civile, Ordinanza n. 30875/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, emessa in via di riscossione sulla base di un avviso di liquidazione che era divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il giudice d'appello aveva ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986, escludendo il termine quinquennale di decadenza dell'art. 76 dello stesso decreto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 78 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che tale norma non sarebbe applicabile alle ipotesi di definitività dell'atto per mancata impugnazione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2953 c.c., richiamando Sezioni Unite n. 23397/2016 e sostenendo che, in assenza di titolo giudiziale definitivo, il credito erariale non potesse essere assoggettato a prescrizione decennale ma solo al termine ordinario/quale risultante dalla disciplina di settore. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e ha distinto tra imposta principale e accessori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte. Ha confermato che, in materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, per la riscossione dell'imposta principale opera il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 d.P.R. n. 131/1986, e quindi la pretesa relativa all'imposta non era prescritta. Ha invece ritenuto fondato il ricorso limitatamente agli interessi e alle sanzioni collegati alla cartella, per i quali opera il termine quinquennale di prescrizione: per le sanzioni in base all'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, per gli interessi in base all'art. 2948, n. 4, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dell'accoglimento, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986
termine decennale di prescrizione
Per l'imposta di registro, una volta definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, la riscossione del credito è soggetta al solo termine decennale di prescrizione.
art. 76 d.P.R. n. 131 del 1986
termine triennale di decadenza
Il termine di decadenza attiene all'esercizio del potere impositivo-accertativo, non alla fase di riscossione del credito già definitivamente accertato.
art. 17, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973
Non trova applicazione alla riscossione dell'imposta di registro, non essendo tale tributo ricompreso tra quelli cui la norma fa riferimento tramite il d.lgs. n. 46 del 1999.
Non opera per trasformare in decennale la prescrizione in assenza di un titolo giudiziale definitivo; il richiamo alle Sezioni Unite non consente di abbreviare o modificare il termine previsto ex lege per l'imposta di registro.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni
Le sanzioni tributarie, se non fondate su provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si prescrivono in cinque anni.
art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.
si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione.
È richiamato come regola generale di prescrizione decennale per il credito certo, liquido ed esigibile, in assenza di un termine speciale più breve.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la definitività dell'avviso di liquidazione per mancata impugnazione non fa rivivere i termini decadenziali dell'accertamento: nella fase di riscossione dell'imposta principale si applica il termine speciale decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131/1986.
- Il termine di decadenza previsto dalla disciplina dell'imposta di registro concerne il potere impositivo-accertativo e non la successiva riscossione di un credito già definitivamente accertato.
- La mancata impugnazione dell'atto impositivo rende il credito irretrattabile, ma non muta di per sé il termine di prescrizione: se la legge prevede un termine speciale, esso resta applicabile; altrimenti vale la prescrizione ordinaria.
- Le sanzioni tributarie non sorrette da giudicato si prescrivono nel termine quinquennale previsto dalla disciplina speciale; solo il passaggio in giudicato del titolo rende applicabile l'art. 2953 c.c. con il termine decennale.
- Gli interessi dovuti per il ritardo nell'esazione del tributo hanno natura autonoma rispetto all'obbligazione principale e restano soggetti alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c.
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