Cassazione Civile, Ordinanza n. 25046/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Le società ricorrenti avevano stipulato con una società successivamente dichiarata fallita un accordo mediante il quale i debiti della cedente, pari complessivamente a euro 225.000,62, venivano estinti attraverso la cessione di crediti derivanti da canoni di locazione. La curatela aveva ottenuto la dichiarazione di inefficacia della cessione ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall., con condanna alla restituzione delle somme riscosse. La Corte d'appello aveva inoltre escluso la compensazione tra il credito restitutorio della massa e somme che le cessionarie assumevano di avere corrisposto alla società in bonis, ritenendo che la relativa ripetizione dovesse essere fatta valere mediante insinuazione al passivo e che, a seguito della revocatoria, il debito verso la massa non fosse compensabile con crediti vantati verso il fallito. Le società avevano proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione del giudicato esterno e l'erronea reiezione della domanda riconvenzionale e dell'eccezione di compensazione. La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando, quanto al giudicato, la mancata riproduzione integrale della sentenza invocata e la mancanza della prova del suo passaggio in giudicato. Le ricorrenti hanno quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in errore di fatto: da un lato, avrebbe erroneamente ravvisato un difetto di specificità nell'eccezione di giudicato esterno; dall'altro, avrebbe erroneamente escluso l'operatività della compensazione e ritenuto indispensabile la certificazione del passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti, relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, e non può consistere in un'erronea valutazione o interpretazione delle risultanze processuali. Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno dedotto che la Corte avesse ignorato o travisato un dato documentale incontrovertibile, ma hanno contestato la valutazione giuridica della Corte circa l'insufficiente specificità della deduzione del giudicato esterno e il rispetto degli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione. Anche il secondo motivo riguardava una valutazione giuridica delle modalità di deduzione e prova del giudicato, non un errore percettivo. Il secondo motivo è stato inoltre ritenuto irrilevante, poiché restava autonoma e decisiva la ragione dell'inammissibilità fondata sul difetto di autosufficienza. Non sono state liquidate spese, perché la curatela non si è costituita. È stato dichiarato sussistente l'obbligo solidale delle ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
Il rimedio è ammesso esclusivamente nei limiti dell'errore di fatto revocatorio e non consente di riesaminare valutazioni giuridiche o processuali compiute dalla Corte.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto positivamente stabilito dagli atti; deve trattarsi di una falsa percezione obiettiva e immediatamente rilevabile, non di un errore di giudizio.
nullità della sentenza o del procedimento
È richiamato quale parametro processuale dei motivi di revocazione, senza che la Corte ravvisi una violazione rilevante.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda
Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di indicare e riprodurre in modo adeguato gli atti e i documenti rilevanti; la contestazione della valutazione compiuta dalla Corte sul rispetto di tale onere non integra, di per sé, errore revocatorio.
certificazione del passaggio in giudicato
È richiamato in relazione all'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza esterna invocata nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
È indicato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 67, comma 1, n. 2, L. Fall.
revocatoria fallimentare degli atti estintivi di obbligazioni effettuati con mezzi anormali di pagamento
È richiamato quale fondamento della precedente dichiarazione di inefficacia della cessione di crediti, qualificata come mezzo anomalo di pagamento.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti o dai documenti, relativa a un fatto decisivo; non coincide con l'erronea valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica delle risultanze processuali.
- È inammissibile il ricorso per revocazione che, prospettando formalmente un errore di fatto, miri in realtà a contestare la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione circa la specificità e l'autosufficienza del ricorso o la sufficienza della documentazione prodotta.
- La revocazione non può trasformarsi in un mezzo di riesame generale della decisione di legittimità, poiché il carattere tassativo ed eccezionale del rimedio tutela la stabilità dei giudicati e la certezza dei rapporti giuridici.
- La contestazione dell'interpretazione data dalla Corte agli oneri di deduzione e prova del giudicato esterno attiene a un errore di giudizio e non è denunciabile mediante revocazione per errore di fatto.
- Quando una decisione di cassazione ha dichiarato inammissibile la deduzione del giudicato esterno per difetto di autosufficienza, la contestazione relativa alla necessità o meno della certificazione del passaggio in giudicato è irrilevante se non viene previamente dimostrata l'esistenza di un errore percettivo sulla documentazione effettivamente contenuta nel ricorso.
- La revocazione è ammissibile, in relazione all'autosufficienza del ricorso per cassazione, solo quando l'errore sulla presenza o assenza di una trascrizione o allegazione risulti ictu oculi e in modo incontrovertibile dagli atti; non è invece ammissibile quando si discuta della necessità o sufficienza di tale trascrizione o allegazione.
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